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Le principali novità della legge di stabilità 2015

La legge, in vigore dal 1° gennaio 2015, è composta da un solo articolo e ben 735 commi.

| Scritto da Redazione
Le principali novità della legge di stabilità 2015

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. La legge, in vigore dal 1° gennaio 2015, è composta da un solo articolo e ben 735 commi. Come d’uso da anni, la legge di stabilità reca una serie di disposizioni tra loro disomogenee: in tale sede si fornisce una breve sintesi delle sole disposizioni di carattere fiscale che si  ritengono di maggiore interesse generale per le persone fisiche e per le società.

“BONUS 80 EURO” A REGIME – commi 12, 13 e 15.Per effetto della sostituzione, all’art. 13, TUIR, del comma 1-bis, il credito a favore dei lavoratori dipendenti, c.d. “Bonus 80 euro”, riconosciuto per il 2014 dal DL n. 66/2014, è ora previsto a regime.

NOVITÀ IRAP – commi da 20 a 25. Con l’introduzione all’art. 11, D.Lgs. n. 446/97 del nuovo comma 4-octies, è riconosciuta la deduzione dal valore della produzione IRAP della differenza tra il costo complessivo per ilpersonale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni di cui ai commi 1, lett. a (premio INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e addetti allaricerca e sviluppo), 1-bis (indennità di trasferta autotrasportatori), 4-bis.1 (deduzione di € 1.850 per dipendente) e 4-quater (deduzione IRAP per incremento della base occupazionale) del citato art. 11.La novità in esame, che comporta di fatto la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato, è applicabile:

• dai soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, ossia dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato), dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori. Sono esclusi dalla fruizione della nuova deduzione gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo;

• dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Credito d’imposta per i soggetti senza dipendenti

In sede di approvazione è stato riconosciuto ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda. Il nuovo credito d’imposta, spettante a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dall’anno di presentazione del corrispondente mod. IRAP.

TFR IN BUSTA PAGA – commi da 26 a 34.In via sperimentale, per i periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (facoltà) richiedere di percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione. Detta scelta è irrevocabile.

La possibilità in esame:

• riguarda anche la quota destinata dal dipendente alla previdenza complementare;

• non può essere usufruita dai lavoratori domestici e da quelli del settore agricolo.

La quota di TFR in busta paga:

• è soggetta a tassazione ordinaria;

• non è imponibile ai fini previdenziali;

• non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per il riconoscimento del “Bonus 80 euro”.

A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l’INPS. Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 47, lett. a) A seguito delle modifiche apportate all’art. 14, DL n. 63/2013 la detrazione IRPEF / IRES relativa ai lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015. La detrazione spetta nella misura del 65% anche per le spese, purchè “documentate e rimaste a carico del contribuente”, sostenute per:

• interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015;

• acquisto e posa in opera di schermature solari ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006 sostenute nel periodo 1.1 – 31.12.2015, nel limite di € 60.000;

• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo 1.1 –31.12.2015, nel limite di € 30.000.

Si rammenta che la Finanziaria 2014 aveva fissato la detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 e del 50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015; con riferimento agli interventi sulle parti comuni la stessa era stabilita al 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015 e al 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO – comma 47, lett. b), nn. 1) e 3). Modificando l’art. 16, DL n. 63/2013 è ora stabilito che la detrazione IRPEF relativa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2015. Si rammenta che la Finanziaria 2014 aveva previsto il riconoscimento della detrazione in esame nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 e del 40% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICIÈ prorogata dal 31.12.2014 al 31.12.2015 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L’agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000. Ora, inoltre, è previsto che le spese in esame “sono computate, ai fini della fruizione della detrazione … indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni …” del 50%.

ACQUISTO / ASSEGNAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI – comma 48. Con la modifica, introdotta in sede di approvazione, del comma 3 dell’art. 16-bis, TUIR è stato allungato da 6 a 18 mesi il periodo entro il quale l’impresa ristrutturatrice / cooperativa può cedere / assegnare l’unità immobiliare, consentendo all’acquirente / assegnatario di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (fino al 31.12.2015) o 36% (dall’1.1.2016).

NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO – commi da 54 a 89.È introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l’attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati.Il nuovo regime è applicabile a coloro che rispettano i requisiti di seguito evidenziati e quindi non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività.Il regime in esame è un regime naturale. È comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.

CONDIZIONI DI ACCESSO

L’accesso al regime è consentito a condizione che nell’anno precedente:

• i ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non siano superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata;

• siano state sostenute spese non superiori ad € 5.000 lordi per:

− lavoro accessorio;

− dipendenti e collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;

− compensi ad associati in partecipazione;

− prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR;

• il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000. A tal fine non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.

In sede di approvazione è stata aggiunta un’ulteriore condizione per poter adottare il nuovo regime in esame. Infatti, il reddito d’impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR. Tale condizione non va verificata in caso di “rapporto di lavoro cessato” ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000.

Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti:

− che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazionedel reddito;

− non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

− che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

− che, contestualmente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti.

CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME

I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi:

• sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;

• non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito;

• non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti;

• non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;

• sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;

• non sono soggetti agli studi di settore / parametri.

Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento del ddl i contribuenti in esame sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO. Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata:

Per le Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi il limite dei compensi è ora Euro 15.000 e il coefficiente di redditività è fissato al 78%.

Il reddito così determinato, ridotto dei contributi previdenziali versati, è soggetto ad un’imposta, pari al 15%, sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP.

In caso di entrata / uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta.

Inizio attività (regime forfetario start-up)

Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi il reddito, determinato come sopra evidenziato, è ridotto di 1/3 a condizione che:

• il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;

• qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limitiprevisti.

DURATA DEL REGIME

Per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

NUOVO REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO. Ai soli contribuenti esercenti attività d’impresa, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90. Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.Per utilizzare il regime agevolato contributivo in esame è richiesta un’apposita comunicazione telematica all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.

PASSAGGIO AL NUOVO REGIME. Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, abrogati dal 2015, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario. In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, passano “automaticamente” al nuovo regime forfetario. In caso di inizio dell’attività da meno di 3 anni e di adozione nel 2014 del regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi è riconosciuta la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione. Nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 626 e 627. Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2015 il termine entro il quale provvedere:

• alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;

• al versamento dell’imposta sostitutiva. Va evidenziato che, in sede di approvazione, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata e pertanto risulta pari al:

− 4% per le partecipazioni non qualificate;

− 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

ESTENSIONE REVERSE CHARGE – commi 629, lett. a), 631 e 632. Per effetto delle modifiche apportate all’art. 17, DPR n. 633/72 il reverse charge è esteso anche a:

• prestazioni di servizi, relative ad edifici, di:

− pulizia;

− demolizione;

− installazione di impianti;

− completamento;

• trasferimenti di:

− quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della citata Direttiva;

− altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;

− certificati relativi a gas e energia elettrica;

• cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3,

lett. a), DPR n. 633/72.

Ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra / altre unità / certificati relativi al gas e all’energia elettrica e alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore, il reverse charge è applicabile “per un periodo di 4 anni”.

“SPLIT PAYMENT” – commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633. Per effetto dell’introduzione del nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA (“c.d. split payment”) per le cessioni i beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, che, ancorché non siano debitori d’imposta, saranno tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA direttamente all’Erario e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico DM. In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di:

• Stato;

• organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica;

• Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi;

• CCIAA;

• istituti universitari;

• ASL ed enti ospedalieri;

• Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza;

purché non siano già debitori d’imposta ai sensi della disciplina IVA (ad esempio, reverse charge).

Per i contribuenti interessati dal nuovo regime, a seguito della modifica apportata all’art. 30, comma 2, DPR n. 633/72, è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile (annuale / trimestrale).

Ai fornitori cui si applica lo split payment è riconosciuto altresì il rimborso del credito IVA in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni, così come individuati da un apposito DM.

ESCLUSIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI CON RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA. In sede di approvazione è stata esclusa l’applicazione del predetto meccanismo da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

“NUOVO” RAVVEDIMENTO OPEROSO – commi da 634 a 640. Dopo aver sancito, in termini generali, una serie di principi relativi al rapporto Amministrazione finanziaria / contribuente è introdotta una serie di modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 nonché l’abolizione progressiva di alcuni istituti deflattivi del contenzioso.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUENTE. “Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale”, è previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente (ovvero dell’intermediario abilitato) e della Guardia di Finanza le informazioni ad esso relative, acquisite direttamente o pervenute da terzi, riferite a ricavi / compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione, agevolazioni, deduzioni / detrazioni e crediti d’imposta, ancorché non spettanti, nonché le informazioni utili per la valutazione in ordine ai predetti elementi.

NUOVE FATTISPECIE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO. Innanzitutto, con la modifica del comma 8 dell’art. 2, DPR n. 322/98 contenente la disciplina della dichiarazione integrativa a sfavore presentata entro i termini dell’accertamento, viene fatto espresso rinvio al ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. Contestualmente, al citato art. 13 sono state introdotte le nuove lett. a-bis), b-bis) e b-ter) riferite a 3 nuove fattispecie di ravvedimento. In particolare è prevista la riduzione della sanzione:

• ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il novantesimo giorno

successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;

• ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;

• ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di presentazione della

dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.

In sede di approvazione al citato art. 13 è stata altresì introdotta la lett. b-quater) che dispone la riduzione ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la notifica del verbale di constatazione salvo che la violazione non sia relativa alla mancata emissione dello scontrino / ricevuta fiscale di cui all’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 ovvero all’omessa installazione del registratore di cassa ex art. 11, comma 5 del citato Decreto. Il nuovo comma 1-ter del citato art. 13 rivede le cause ostative del ravvedimento, tenendo conto dell’allungamento dei termini del ravvedimento e della contestuale abrogazione di taluni istituti deflativi del contenzioso. Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l’inizio dell’attività amministrativa di accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche) che sarà inibito, per le violazioni di tipo sostanziale, solo dal momento della notifica dell’avviso di accertamento. Continua ad essere causa ostativa del ravvedimento la notifica degli avvisi di irregolarità emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

ABROGAZIONE ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO. A seguito delle novità sopra esaminate, è prevista l’abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso e in particolare:

• l’adesione agli inviti a comparire (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);

• l’adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).

Inoltre, in materia di acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata abrogata la disposizione (comma 2-bis) che prevede(va) la riduzione delle sanzioni alla metà qualora l’avviso di accertamento / liquidazione non fosse stato preceduto dall’invito a comparire.

Detti istituti continuano comunque ad applicarsi:

• agli inviti al contradditorio in materia di imposte sui redditi ed IVA e altre imposte indirette notificati entro il 31.12.2015;

• ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA consegnati entro il 31.12.2015.

Con riguardo alla suddetta disposizione relativa all’acquiescenza, la stessa non è più applicabile agli atti notificati a decorrere dall’1.1.2016.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E TERMINI DI NOTIFICA CARTELLE E DI ACCERTAMENTO. È previsto che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione periodica, di regolarizzazione dell’errore / omissione:

• il termine per la notifica periodica della cartella di pagamento ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul

pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, “limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione”;

• il termine per l’accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, “limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione”;

• il termine di liquidazione in materia di imposta di registro ex art. 76, DPR n. 131/86 e di imposta sulle successioni e donazioni ex art. 27, D.Lgs. n. 346/90 decorre dalla regolarizzazione.

DICHIARAZIONE IVA – comma 641. Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto:

• l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale:

− in forma autonoma. Non è pertanto più consentita l’inclusione della stessa nel mod. UNICO;

− entro il mese di febbraio di ogni anno;

• l’abrogazione dell’obbligo di presentare la comunicazione dati IVA.

Le predette disposizioni sono applicabili “a decorrere dalla dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015”.

TASSAZIONE UTILI ENTI NON COMMERCIALI – commi 655 e 656. Con la modifica dell’art. 4, comma 1, lett. q), D.Lgs. n. 344/2003 contenente le disposizioni transitorie della Riforma fiscale, è prevista la riduzione dal 95% al 22,26% dell’esenzione da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali. Pertanto, finché detti soggetti non saranno inclusi tra i soggetti passivi IRES gli utili dagli stessi percepiti concorrono alla formazione del reddito nella misura del 77,74%. Tale disposizione trova applicazione con riguardo agli utili “messi in distribuzione” dall’1.1.2014.

CREDITO D’IMPOSTA. In sede di approvazione, in applicazione della predetta disposizione, per il periodo d'imposta in corso all’1.1.2014, è stato previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari alla maggior IRES dovuta. Tale credito d’imposta:

• va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso all’1.1.2014;

• non è tassato ai fini IRPEF/IRES e IRAP;

• non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

• è utilizzabile esclusivamente in compensazione “senza alcun altro vincolo quantitativo”;

• va utilizzato nella misura di 1/3 a decorrere dall’1.1.2016, dall’1.1.2017 e dall’1.1.2018.

RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 657. È disposto l’aumento dal 4% all’8% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare. della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

VERSAMENTO IMU 2014 TERRENI AGRICOLI EX MONTANI / DI COLLINA – comma 692. In sede di approvazione, è stato inserito quanto recentemente disposto dal DL n. 185/2014 che proroga al 26.1.2015 il termine di versamento dell’IMU 2014 relativamente ai terreni agricoli non ricadenti nei Comuni montani / di collina, individuati sulla base dell’altitudine e desumibili dall’elenco predisposto dall’ISTAT È inoltre confermato che l’imposta dovuta va determinata applicando l’aliquota deliberata dal Comune e che in mancanza della previsione di una specifica aliquota va utilizzata quella ordinaria pari al 7,6‰.

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