Venerdì, 19 aprile 2024 - ore 16.19

LOMBARDIA ZONA ROSSA- ECCO IL DPCM APPENA FIRMATO

PDF Coprifuoco dalle 22 alle 5. Divieto di spostamenti tra regioni con rischio alto. Misure valide dal 5 novembre fino al 3 dicembre. Stop a: musei, crociere e sale scommesse“

| Scritto da Redazione
LOMBARDIA ZONA ROSSA- ECCO IL  DPCM APPENA FIRMATO
 
Art. 1-bis
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro
della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei
dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno
invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (all...)
nonché sulla base del decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il CTS sui dati
monitorati, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 3”
e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
2. Con ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il presidente della Regione
interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale ed in ragione
del rischio epidemiologico accertato, l’esenzione dall’applicazione di una o più delle misure di cui al
comma 4.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei
presupposti di cui al comma 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco ai
sensi del comma 1 . Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo
di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di
cui al comma 1,
nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
 
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per
motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo
svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
 
b) È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da
quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio,
per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi
e non disponibili in tale comune.
 
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione
che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta
consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia
per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
 
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 1-ter, si
applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe
misure più rigorose.
 
 
 
Art. 1-ter
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del
Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio
dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno
invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (all...)
nonché sulla base del decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il CTS sui dati
monitorati, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e
con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
2. Con ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il presidente della Regione
interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale ed in ragione
del rischio epidemiologico accertato, l’esenzione dall’applicazione di una o più delle misure di cui al
comma 4.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei
presupposti di cui al comma 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo
elenco ai sensi del comma 1 . Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un
periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di
cui al comma 1,
nelle Regioni ivi individuate sono adottate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
 
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché
all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli
spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti
n cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
 
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato XX, sia nell'ambito degli esercizi
commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei
centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di
soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
 
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione
che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta
consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia
per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;;
 
d) tutte le attività previste dalle lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono
sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione
sportiva.
 
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione
purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di
attività sportiva è consentito esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
 
f) ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità
a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di
laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di
bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe
che sono in didattica digitale integrata.
 
g) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), diverse
da quelle individuate nell’allegato X;
 
h) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza,
anche in ragione della gestione dell'emergenza.
 
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al
presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
 

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