LombNews Codid-9 La pandemia non si ferma I DATI DI SABATO 17 OTTOBRE
Sono 2.664 i nuovi positivi con 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,1%.
La regione con più casi rimane stabilmente la Lombardia, +2.664, seguita da Campania (1.410), Lazio (994), Piemonte (972) e Toscana (879). Nessuna regione a zero contagi, quella che fa meglio, ma comunque in netta crescita, la Basilicata con 57 nuovi casi
I dati di oggi:
– i tamponi effettuati: 29.053, totale complessivo: 2.471.303
– i nuovi casi positivi: 2.664 (di cui 225 ‘debolmente positivi’ e 19 a seguito di test sierologico)
– i guariti/dimessi totale complessivo: 85.112 (+154), di cui 1.780 dimessi e 83.332 guariti
– in terapia intensiva: 96 (+25)
– i ricoverati non in terapia intensiva: 943 (+109)
– i decessi, totale complessivo: 17.057 (+13)
I nuovi casi per provincia:
Milano: 1.388, di cui 634 a Milano città;
Bergamo: 69;
Brescia: 83;
Como: 171;
Cremona: 25;
Lecco: 67;
Lodi: 46;
Mantova: 56;
Monza e Brianza: 286;
Pavia: 103;
Sondrio: 37;
Varese: 218.
Nuove regole per bar e ristoranti e indicazioni anche per la didattica a distanza
Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova Ordinanza con validità dalle ore 00 di sabato 17 ottobre fino a venerdì 6 novembre 2020 in materia di contrasto al Coronavirus.
L’Ordinanza è frutto del confronto che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia con i sindaci dei capoluoghi lombardi, dei capigruppo di maggioranza e opposizione in consiglio regionale, del prefetto di Milano, Renato Saccone.
Il governatore Fontana ha sottoposto il testo anche al ministro della Salute, Roberto Speranza.
Tra i principali punti previsti dall’Ordinanza si segnala:
Misure anti-movida
- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite sino alle ore 24.00; in tali attività dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai tavoli; la misura di cui al presente punto non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni;
- E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
- Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;
- E’ vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
5 E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;
- I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.
Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio
- Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- E’ sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo ‘slot machines, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.
Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale
- Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale â sia agonistico che di base â dalle associazioni e società dilettantistiche.
Accesso di visitatori a utenti presenti all’interno di unità di offerta residenziali
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado organizzano le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio.
Raccomandazioni in ordine alle attività universitarie
Alle Università, nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza.