Venerdì, 17 maggio 2024 - ore 10.29

#MisurecontroCoronaVirus I PROVVEDIMENTI del governo al 5 marzo 2020

Alla data del 5 marzo 2020, il Governo ha adottato due decreti-legge riguardanti l'emergenza epidemiologica da COVID-19: 1) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, in via definitiva, il 4 marzo 2020; 2) il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1746), all'esame, in prima lettura, della Commissione bilancio del Senato.

| Scritto da Redazione
#MisurecontroCoronaVirus I PROVVEDIMENTI  del governo al 5 marzo 2020

#MisurecontroCoronaVirus I PROVVEDIMENTI  del governo al 5 marzo 2020

Alla data del 5 marzo 2020, il Governo ha adottato due decreti-legge riguardanti l'emergenza epidemiologica da COVID-19: 1) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, in via definitiva, il 4 marzo 2020; 2) il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1746), all'esame, in prima lettura, della Commissione bilancio del Senato.

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, reca misure urgenti dirette a contrastare la diffusione del cosiddetto nuovo coronavirus (virus COVID-19) nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus.

In particolare, il decreto-legge demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di misure intese al contenimento della suddetta diffusione ed alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica; resta fermo, per i casi di estrema necessità ed urgenza, il potere del Ministro della salute, delle regioni e dei sindaci di emettere ordinanze, nelle more dell'adozione dei suddetti decreti.

Le misure che possono essere adottate (l'elenco non è tassativo) sono:

- il divieto di allontanamento e quello di accesso al comune o all'area interessata;

- la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato (anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso), anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

- la sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di istruzione e formazione superiore, compresa quella universitaria, fatte salve le attività formative svolte a distanza;

- la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (e biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali), nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito ai suddetti istituti e luoghi;

- la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, con il riconoscimento del diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico e del diritto al rimborso dei relativi pagamenti già effettuati;

- la sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;

- l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

- l'obbligo per gli individui che abbiano fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (cioè, di permanenza non coattiva, con controlli per la verifica delle condizioni di salute);

- la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi per l'acquisto dei beni di prima necessità;

- la chiusura o la limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali (specificamente individuati);

- la previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela, individuate dall'autorità competente;

- la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe;

- la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

- la sospensione o la limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nei comuni o nell'area interessati nonché delle attività lavorative degli abitanti degli stessi comuni o aree svolte al di fuori dei medesimi territori, salvo specifiche deroghe anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile.

 I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

 In attuazione del suddetto decreto-legge sono stati adottati quattro decreti del Presidente del Consiglio dei ministri: 1) il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 che specifica le misure di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto indicando gli undici comuni interessati e le misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale prevedendo l'obbligo per gli individui che dal 1° febbraio  2020  sono  transitati  ed  hanno sostato nei suddetti comuni di comunicare  tale  circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di  ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare  fiduciaria con sorveglianza attiva;

2) il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 che reca ulteriori misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica, con particolare riferimento a misure previste per le scuole e per le università, alcune valide nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte e altre su tutto il territorio nazionale.

Il D.P.C.M prevede una disposizione sul ricorso al lavoro agile, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori;

 3) il D.P.C.M. 1° marzo 2020 che reca ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio nei suddetti comuni (vedi supra gli undici comuni), nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e Savona, nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale e ulteriori misure sull'intero territorio nazionale.

Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020.

 4) in data 4 marzo 2020 è stato poi adottato un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M. 4 marzo 2020), recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dal 4 marzo al 3 aprile 2020, salvo quanto previsto per i servizi educativi per l’infanzia, le scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica per la chiusura dei quali è previsto il termine finale del 15 marzo 2020.

Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dal decreto precedente.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale

SOSPENSIONE TOTALE

SOSPENSIONE CONDIZIONATA

AL RISPETTO DI REGOLE

Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o   personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità

Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato

Resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli della zona rossa* lo svolgimento degli eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno di un metro

 * nella Regione Lombardia:a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini.

 *nella Regione Veneto: a) Vò.

Fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza

Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa

 Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

 È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronti soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto

 L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione

 Il D.P.C.M inoltre prevede che:

a) la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

b) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

c) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

d) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

 Il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9

 Il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1746) prevede un complesso di misure necessarie e urgenti, ulteriori rispetto a quelle del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in atto, prevedendo in primo luogo la sospensione e la proroga di termini legati ad adempimenti a carico di cittadini, imprese e amministrazioni, recando poi norme in materia di lavoro pubblico e privato in relazione all'emergenza e prevedendo infine una serie di disposizioni in materia di sviluppo economico, istruzione e salute volte a sostenere il tessuto socio-economico del Paese.

 In considerazione della dimensione non esclusivamente locale dell'attuale emergenza e della diffusività dell'epidemia, l'adozione di misure di contenimento e gestione dell'emergenza a livello statale preclude l'esercizio dei poteri di ordinanza di carattere contingibile e urgente da parte dei sindaci. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione i poteri regionali, permanendo pertanto la possibilità dell'adozione a livello regionale di disposizioni contingibili e urgenti nelle more dell'adozione, in riferimento all'emergenza Coronavirus, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

 1) MISURE DI CARATTERE ECONOMICO

Si prevedono una serie di interventi in favore dei soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’):

a) Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti riguardanti:

− i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a:

cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi;

atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;

− il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;

− il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;

− il pagamento dei diritti camerali;

In aggiunta:

− si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.

− si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.

b) altri interventi per il sostegno dei settori produttivi che subiscono le conseguenze dell'emergenza sanitaria riguardanti:

− la sospensione per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

− previsione di forme di compensazione per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione.

− l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;

− l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;

− l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi determinati, alle p.m.i. con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita;

− il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte;

− la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;

− misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

− l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.).

 2) MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO

Il decreto-legge prevede:

a) procedure semplificate per presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa presso unità produttive site nei territori dei comuni della zona rossa, fra cui la dispensa dal procedere alla consultazione sindacale e dall'osservanza dei termini. Dette istanze possono essere presentate anche da aziende che hanno unità produttive al di fuori dei comuni interessati, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. Sono disciplinate poi le modalità di presentazione della domanda;

b) la possibilità per le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 beneficiano di un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale;

c) i datori di lavoro del settore privato, incluso quello agricolo, che non possono beneficiare degli strumenti di sostegno al reddito previsti a legislazione vigente, con unità produttive site nei comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro del settore privato che hanno in forza lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;

d) è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data. L'indennità, riconosciuta in un limite massimo di spesa, è erogata dall'INPS e non concorre alla formazione del reddito;

e) misure di sostegno al reddito atte a contrastare le contingenti difficoltà di natura economica derivanti dalla sospensione delle attività lavorative nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tali misure sono applicate con riferimento alle seguenti platee: lavoratori dipendenti da aziende site nei comuni di cui al suddetto allegato 1 o residenti/domiciliati nei predetti comuni impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa presso aziende che hanno unità produttive al di fuori dei comuni di cui allo stesso allegato; lavoratori autonomi e assimilati che svolgono la loro attività nei comuni riportati nell'allegato 1; lavoratori dipendenti da aziende site nelle regioni sopra citate o residenti/domiciliati nelle predette regioni impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa presso aziende che hanno unità produttive al di fuori delle regioni elencate, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;

f) misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico: si dispone l'aumento delle quantità massime previste dalle convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di personal computer portatili e tablet attualmente attivate nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici, nel limite del 50 per centro dell'importo complessivo;

g) misure urgenti in materia di pubblico impiego: il periodo di malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Si esclude che, nei periodi di assenza per malattia relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), possa ricorrere la decurtazione stipendiale. L'assenza dal servizio del dipendente pubblico conseguente alle limitazioni imposte con l'adozione dei provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6, che possono precludere la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in assenza di malattia, è comunque equiparata al servizio prestato;

h) misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di prevedere uniformi cautele volte a tutelare la salute del personale interessato secondo apposite linee guida adottate di comune intesa dalle amministrazioni competenti;

i) misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle prefetture – uffici territoriali del Governo: si prevedono le autorizzazioni di spesa che si rendono necessarie al fine di assicurare il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario necessario per lo svolgimento dei compiti attribuiti alle Forze di polizia, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle prefetture – uffici territoriali del Governo in relazione all'emergenza sanitaria in atto;

l) disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso: per potenziare il ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile, è previsto l'incremento di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia, e la proroga fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi dirigenziali conferiti dal Dipartimento della protezione civile.

 

3) ULTERIORI MISURE

a) il rimborso dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici: in coerenza con il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, la norma prevede la possibilità di invocare, ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, la risoluzione contrattuale ed attivare i conseguenti rimedi restitutori. È previsto inoltre che la disposizione si applichi ai soggetti titolari di biglietto che non possano partire o raggiungere il luogo di destinazione in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. Quale modalità alternativa al rimborso del corrispettivo è prevista l'emissione di un voucher di importo pari alla somma rimborsabile e da utilizzare entro un anno dal rilascio;

b) misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022: i laureati in medicina e chirurgia che, a seguito dell'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca in data 24 febbraio 2020, non possono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, collocatisi utilmente in graduatoria, sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022. Si prevede altresì che l'abilitazione all'esercizio professionale dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell'università e della ricerca;

c) Carta della famiglia: per l'anno 2020, le famiglie residenti nelle regioni cui appartengono i comuni o nelle aree in cui risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus COVID-19, anche se costituiscono nuclei familiari con un solo figlio a carico, sono destinatarie della carta della famiglia;

d) conservazione della validità dell'anno scolastico 2019-2020: la disposizione è volta ad assicurare la validità dell'anno scolastico in corso anche per quelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione che non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione a seguito delle misure di contenimento del COVID-19;

e) misure per il settore agricolo: si prevede la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle imprese che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del contagio del virus COVID-19. A tale scopo è disposta l'istituzione di un fondo rotativo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvisto di una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020;

f) disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali: è attribuita al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti attuatori individuati dal Capo del medesimo dipartimento la facoltà di acquisirli, facilitando e accelerando inoltre le procedure contrattuali e di pagamento. Tali soggetti sono pertanto autorizzati, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) atti ad impedire contatto diretto, droplets e trasmissione aerea in caso di gestione di casi sospetti o confermati di infezione da SARS-CoV-2, e altri dispositivi medicali. I medesimi soggetti sono altresì autorizzati, fino al termine dello stato di emergenza, a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura.

1221 visite

Articoli correlati

Petizioni online
Sondaggi online