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Perri scrive a Monti: contrastare la ludopatia

| Scritto da Redazione
Perri scrive a Monti: contrastare la ludopatia

Ci rivolgiamo a Lei per sottoporre alla Sua attenzione e sensibilità una problematica che sta sempre più assumendo i risvolti di una vera e propria piaga sociale su tutto il territorio nazionale.
In questo momento di particolare recessione economica e morale che sta caratterizzando l’intero Paese, sono sempre più numerose le persone che si aggrappano alla speranza della vincita da gioco, intravedendo nelle prospettate facili possibilità di guadagno, l’unica via di uscita rispetto alla situazione di grave disagio vissuta.
Tale nuova malattia sociale, da molti etichettata “febbre da gioco” o “ludopatia”, sta generando vasti fenomeni di disgregazione sociale e familiare, impoverimento da debiti di gioco ed esposizione al rischio dell’usura, patologie che a volte sfociano in suicidi,  con elevatissimi costi socio-sanitari che ricadono sulle comunità locali già di per sé sottoposte a pesanti penalizzazioni strettamente legate alla carenza di risorse pubbliche.
In qualità di amministratori pubblici, preposti tra l’altro anche alla tutela del bene primario della salute dei nostri cittadini, abbiamo avvertito la necessità di intraprendere azioni che potessero porre un freno al dilagare di questo fenomeno.  
Il Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012, recependo specifiche iniziative adottate dall’ANCI, ha introdotto una prima disciplina tesa a contenere ed arginare l’eccessiva diffusione delle sale da gioco con vincite in danaro, omettendo però rispetto alla versione originaria, di prevedere da subito specifiche limitazioni sia in ordine agli orari di apertura che alla distanza minima da osservare per l’apertura di nuove sale, rispetto a luoghi sensibili come scuole, strutture sanitarie e luoghi di culto.
La versione definitiva del Decreto continua pertanto a mantenere alto il livello di criticità della situazione poiché determina l’assenza di una compiuta disciplina che definisca le competenze dei Comuni per la regolamentazione delle aperture dei nuovi punti di raccolta del gioco.
Ciò ha determinato sinora la soccombenza in sede giurisdizionale amministrativa di diverse Amministrazioni locali che hanno tentato di intervenire in tale ambito attraverso l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 o attraverso l’approvazione di specifici regolamenti comunali.
In tutti i contenziosi sinora instaurati, il Giudice Amministrativo ha sempre rilevato l’assenza di legittimazione da parte degli Enti Locali nell’adozione di provvedimenti che fossero finalizzati a determinare una disciplina in materia, essendo la stessa da considerarsi soggetta a competenza legislativa esclusiva dello Stato.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 158 del 13 settembre 2012,  il TAR Piemonte con ordinanza n. 990 depositata il 18 settembre 2012, ritenendo rilevante per la decisione di un ricorso promosso a carico del Comune di Rivoli (TO), e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 31, comma 1 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, “nella parte in cui determinano una situazione di assenza di principi normativi a contrasto della patologia ormai riconosciuta della ludopatia ed escludono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimentali volti a limitare l’uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ……. per violazione degli artt. 32 e 118 della Costituzione”, ha invocato l’intervento della On.le Corte Costituzionale.
In particolare il TAR ha ritenuto che “soltanto attraverso una declaratoria di incostituzionalità della disciplina sopra richiamata ed, in particolare, riconoscendo una specifica funzione di contrasto del fenomeno patologico agli Enti Locali, in applicazione dei principi di prossimità con la collettività locale e di sussidiarietà tra Amministrazioni Pubbliche, si doterebbe l’ordinamento giuridico vigente di strumenti di esercizio di una azione amministrativa funzionale a porre un argine alla disponibilità illimitata delle offerte da gioco”……“Va a tal proposito ricordato che dei riflessi, sul territorio, del gioco d’azzardo, si è recentemente espressa la Corte Costituzionale (sentenza n. 300 del 9 novembre 2011), che ha escluso la violazione della riserva di legge a favore dello Stato in tema di ordine pubblico, tutte le volte in cui lo scopo delle norme impugnate non sia quello di evitare che dall’esercizio delle attività in questione possano derivare conseguenze penalmente rilevanti, ma invece esclusivamente quello di preservare dalle implicazioni negative del gioco, anche se lecito, determinate categorie di persone, non in grado, per le loro condizioni personali, di gestire in modo adeguato l’accesso a tale forma di intrattenimento”.
In data 26 settembre u.s. la competente Commissione Consiliare del Comune di Cremona ha esaminato la bozza di regolamento comunale per l’apertura e la gestione di sale gioco, predisposta dagli uffici comunali a seguito di specifico indirizzo formulato dall’Amministrazione Comunale e ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale nel corso del corrente anno.
La Commissione Consiliare, nel prendere atto dell’orientamento sfavorevole sinora manifestato dai diversi Tribunali Amministrativi Regionali in ordine a tentativi di regolamentazione della materia effettuati da vari Enti Locali, essendo nel regolamento state inserite disposizioni inerenti anche la disciplina degli orari, delle distanze e della preclusione all’apertura di nuove sale in alcune zone della Città, ha ritenuto di dover al momento congelare l’iter di approvazione dello stesso, auspicando che in fase di conversione del Decreto Legge 158 del 13 settembre 2012, ad integrazione delle disposizioni già contenute dall’art. 7, venga inserita una specifica disciplina in ordine agli orari di apertura, alle distanze minime e ad eventuali ulteriori preclusioni che le nuove sale dovranno osservare rispetto ai luoghi sensibili (scuole, strutture sanitarie, luoghi di culto, etc.), o demandata agli Enti Locali la possibilità di intervenire con specifiche regolamentazioni.
La Commissione, al termine dei suoi lavori, ha chiesto all’Amministrazione Comunale di sottoporre all’On.le Governo l’iniziativa intrapresa e contestualmente evidenziate le problematiche di carattere legislativo e giuridico sottese.
Ci rivolgiamo pertanto a Lei, Signor Presidente, affinché venga valutata la possibilità di integrare le disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 nella direzione auspicata da questa Amministrazione Comunale e dalla competente Commissione Consiliare oltre che dall’ANCI.
La ringraziamo anticipatamente per l’attenzione che vorrà prestare e nel contempo Le auguriamo un proficuo lavoro con la stessa abnegazione, determinazione, competenza e professionalità sinora dimostrate nell’interesse generale del Paese.
Con stima e cordialità.
IL SINDACO
(Prof. Oreste Perri)
IL VICE SINDACO         
(Assessore all’Urbanistica)     
Geom. Carlo Malvezzi

Cremona 3 ottobre 2012

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