Giovedì, 09 maggio 2024 - ore 12.24

Sen. Mirabelli sul rientro capitali esteri e autoriciclaggio

Presentato ODG

| Scritto da Redazione
Sen. Mirabelli sul rientro capitali esteri e autoriciclaggio

Vorrei sottolineare l’importanza del disegno di legge che stiamo per approvare, spero definitivamente, non solo perché a mio avviso si occupa bene di emersione e rientro dei capitali dellestero seguendo una strada diversa da quella che altri hanno percorso negli anni precedenti, cioè quella dei condoni, ma anche perché introduce il reato di autoriciclaggio.

Spesso in questi anni, sia nellAula del Senato che nel dibattito pubblico e in tanti interventi dei magistrati che si occupano di lotta alla criminalità organizzata, si è giustamente sottolineata l’assenza di una norma specifica contro l’autoriciclaggio che punisca l’autoriciclaggio stesso. L’assenza di tale norma oggi costituisce un problema. Abbiamo discusso in questi anni su come l’assenza di tale reato abbia ridotto la possibilità per lo Stato di combattere con maggiore efficacia le mafie e la criminalità organizzata e come abbia reso più difficile e meno efficace l’aggressione necessaria ai patrimoni delle organizzazioni criminali. Ma, soprattutto, l’assenza di un reato specifico di autoriciclaggio ha limitato la possibilità di impedire che tanti soldi, frutto di guadagni illeciti, penetrino e inquinino leconomia e le imprese di questo Paese.

Quando poniamo questa questione, stiamo ponendo un grande problema che non è solo di lotta alla criminalità ma è un problema democratico. Infatti, le masse ingenti di denaro, i miliardi di euro che vengono riciclati nell’economia legale, credo che costituiscano un problema per la democrazia di questo Paese, perché se un pezzo dell’economia italiana è inquinata e nelle mani della criminalità organizzata, diventa un problema.

Con questa norma introduciamo il reato di autoriciclaggio che viene punito con una pena che prevede da due a otto anni o da uno a quattro anni di carcere a seconda della gravità del reato principale. Viene punito chi investe denaro che arriva da proventi illeciti (soldi derivanti da attività illecite) in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali.

Fatto salvo l’autoconsumo, sarà possibile da domani non solo punire chi ricicla per conto di altri, ma anche punire chi investe i proventi illeciti direttamente. A mio avviso, questo è un dato oggettivo e importante.

Ho presentato un Ordine del Giorno, che è stato approvato in Commissione, per chiarire che l’introduzione di questo nuovo reato non deve essere interpretata come una riduzione della gravità del reato di intestazione fittizia ad altri dei beni propri, anche in caso di utilizzo improprio dei beni frutto di attività illecite. Chiarito questo, oggi copriamo un vuoto: introduciamo un reato previsto dalla gran parte dei sistemi europei e diamo anche uno strumento in più a chi quotidianamente indaga sulla criminalità organizzata; diamo uno strumento in più ai magistrati. Altro che provvedimento elettorale! Noi oggi votiamo una cosa importante: diamo uno strumento in più per combattere le mafie. Non credo che sia da sottovalutare.

Nei prossimi mesi, nella discussione che si aprirà al Senato sulla riforma del Codice Antimafia, si potrà migliorare l’efficacia di questo provvedimento, facendo tesoro del lavoro che è stato fatto in Commissione Antimafia, delle audizioni che lì ci sono state e del lavoro delle altre Commissioni; ma oggi introduciamo uno strumento importante. Spero che questo sia riconosciuto da chi in questi mesi ha attribuito, giustamente, alla necessità di introdurre il reato di autoriciclaggio un valore significativo per dimostrare la volontà di combattere la criminalità organizzata. Io credo che sia sbagliato ridurre l’importanza di questo passaggio, come ho sentito fare oggi. Oggi approvando questa legge così com’è, come abbiamo fatto approvando l’articolo 416-ter, dimostriamo che questo Parlamento, insieme al Governo, hanno la volontà di combattere con forza la criminalità. I fatti di queste ore – l’inchiesta di Roma - ci dimostrano che cè una criminalità aggressiva, che vuole aggredire l’economia, che cerca di inquinare la società, l’impresa e la politica. Di fronte a ciò, dobbiamo dare - e la votazione odierna sull’introduzione di questo nuovo reato va in questa direzione - un segno preciso tutti insieme, dimostrando che questa è una priorità: la lotta alla criminalità è una priorità per questo Paese, per questo Parlamento e di fronte a questo non si possono e non si devono fare sconti a nessuno.

TESTO DELL'ORDINE DEL GIORNO G/1642/4/2 E 6 presentato da Franco Mirabelli â€‹al Disegno di Legge A.S. 1642 contenente Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.

 

Il Senato,

PREMESSO CHE, l’articolo 3 del provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio, introduce l’articolo 648-ter.1 del codice penale che prevede la punibilità delle fattispecie di auto riciclaggio;

tenuto conto che il comma 3 del predetto articolo prevede, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la clausola di non punibilità per le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale;

considerato che larticolo 12-quinquies del decreto-legge 8 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) punisce, agosto 1992, n. salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale;

considerato che talune condotte del nuovo reato di autoriciclaggio possono in concreto sovrapporsi con quelle già previste e punite dallarticolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori), ed, in particolare, con n. la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale;

tenuto conto, al riguardo, che la sentenza della Cassazione SS.UU. 25191 (Iavarazzo) del 27 febbraio 2014 e depositata il 13 giugno 2014 ha formulato il seguente principio di diritto: «i fatti di “auto” riciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dellarticolo 12-quinquies del 306 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge n. 356», legge 7 agosto 1992, n. impegna il Governo ad assicurare che la nuova fattispecie di autoriciclaggio di cui all’articolo 648-ter.1 del codice penale ed, in particolare le clausole di esclusione della punibilità ivi previste, non interferisca sull’efficacia e sulla portata applicativa del vigente articolo 306, convertito, con 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 356 (trasferimento modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. fraudolento di valori) e in particolare con la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

Sen. Franco Mirabelli

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