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Accesso agli ammortizzatori in deroga 2011

| Scritto da Redazione
Accesso agli ammortizzatori in deroga 2011

Claudio Treves.Linee guida per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga 2011 
02/03/2011  | Politiche del lavoro In riferimento a quanto disposto dalle normative nonché a quanto previsto negli accordi sottoscritti tra l’Assessorato al Lavoro della Regione Campania ed il Ministero del Lavoro e P.S., l’accesso ai trattamenti in deroga (CIG; Mobilità; Disoccupazione Speciale) può essere autorizzata, in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, solo dopo l’utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa.
 
Per le imprese che non rientrano nell’ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l’accesso ai trattamenti in deroga può essere autorizzato, ove spettante, in presenza dei requisiti indicati dall’art. 7-ter – comma 6 – della Legge n. 33 del 09/04/09 (per la CIG: almeno 90 gg. di anzianità lavorativa presso l’impresa, alla data della richiesta del trattamento; per la mobilità: un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro, derivanti da ferie, festività ed infortuni).
 
Le imprese inquadrate nel settore “industria” che hanno un numero di dipendenti inferiore a 15 devono indicare se hanno fatto ricorso alla CIGO e per quali periodi:
-se hanno già fatto ricorso alla CIG in deroga e per quali periodi;
-se non hanno fatto ricorso alla CIGO o non possono fare ricorso a detto trattamento devono indicarne i motivi;
 
Per accedere alla CIG in deroga devono essere evidenziati gli indicatori economico-finanziari dai quali emerge l’andamento negativo della complessiva situazione aziendale (risultato di impresa negativo; calo del fatturato; indebitamento).
 
Se l’organico è superiore a 15 dipendenti le imprese devono indicare:
-se hanno fatto ricorso alla CIGO (indicare il numero di settimane utilizzate);
-se non hanno fatto ricorso alla CIGO (indicare i motivi)
-se hanno fatto ricorso alla CIGS secondo la legislazione ordinaria (indicare i periodi ed il titolo di intervento);
-se non hanno fatto ricorso alla CIGS secondo la legislazione ordinaria né possono fare ricorso a detto intervento ( indicare i motivi);
-se hanno già fatto ricorso alla CIG/S in deroga, indicando i periodi ed il numero dei lavoratori già interessati al trattamento.
 
Secondo le indicazioni del MLPS e la convenzione sottoscritta con l’INPS, è necessario utilizzare, per la CIG in deroga, il sistema di pagamento diretto del trattamento ai lavoratori interessati, da parte dello stesso Istituto.
 
Ai fini della gestione dei predetti trattamenti, si confermano le procedure già adottate, che prevedono il coinvolgimento anche delle Amministrazioni Territoriali interessate, in particolare degli Assessorati al Lavoro delle Province, presso le quali sarà effettuato l’esame congiunto con le parti sociali, successivamente trasmesso dall’azienda alla Regione, a completamento dell’istruttoria.
 
Eventuali situazioni particolari che risultino non corrispondenti alle casistiche sopra evidenziate saranno comunque istruite dal competente Ufficio Servizio Politiche del Lavoro del Settore ORMEL e proposte singolarmente alla valutazione del competente Tavolo Istituzionale di Concertazione.
 
Per l’anno 2011 le politiche attive dedicate ai beneficiari dei trattamenti in deroga, saranno strettamente collegate alle politiche di sostegno salariale, anche nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Azione per il Lavoro (CIG Più), prelevando le risorse dal Fondo POR FSE 2007-2013 (quota del 30%) e con l’appostamento di una quota analoga per le politiche attive (secondo l’Accordo Stato-regioni del 12/02/09).
Presso i suddetti Assessorati provinciali sarà altresì fornita la modulistica per la presentazione dei progetti formativi.
 
CIG/S IN DEROGA
 
Al fine di ottimizzare e mirare dette politiche attive è necessario che le aziende, che intendono presentare istanza di concessione della CIG in deroga, indichino preliminarmente se i motivi della crisi, che rende necessaria la sospensione dei lavoratori, o la proroga di detta sospensione, è di natura “congiunturale” o “strutturale”.
 
Se la crisi è “congiunturale”, anche se è prevista la sospensione dei lavoratori ad orario ridotto; a rotazione; con possibilità di reimpiego totale o parziale dei lavoratori alla fine del periodo di CIG, l’azienda può presentare istanza di concessione o proroga della CIG per un periodo massimo di 12 mesi, e comunque non oltre il 31/12/2011, corredato da accordo sindacale sottoscritto in sede aziendale.
Entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione dell’accordo in sede provinciale l’azienda dovrà presentare alla Regione Campania un progetto di attività formativa, che sarà richiesto compilando la prevista modulistica, da attuare ai fini del reintegro dei lavoratori, attraverso attività gestite in proprio dall’azienda o attraverso Enti accreditati, così come previsto dal manuale dell’Autorità di Gestione.
Nella predetta situazione verrà adottato un Avviso Pubblico, riservato alle citate aziende ammesse al beneficio della CIG in deroga, adottato dai Settori Orientamento e Formazione Professionale, che decreterà le condizioni per l’accesso ai benefici connesse alle politiche attive (pari ad un massimo di 3.000 euro per ogni lavoratore).
Le istanze di concessione della CIG/S, debitamente istruite, saranno sottoposte all’approvazione del competente Tavolo Istituzionale di Concertazione, per l’intero periodo richiesto, ed a seguito dell’approvazione sarà autorizzata la concessione della CIG per un periodo iniziale di 4 mesi, nelle more dell’approvazione del progetto formativo e nell’inserimento nel programma Welfare to Work, anche attraverso il coinvolgimento dei Servizi per l’Impiego provinciali. I lavoratori beneficiari del trattamento pertanto, saranno avviati alle politiche attive, previa sottoscrizione del Patto di Servizio presso i GTO/CPI competenti per residenza anagrafica/unità produttiva.
Successivamente, potrà essere autorizzata la concessione dell’ulteriore periodo richiesto ed approvato, solo a seguito della verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del Piano di gestione della crisi.
 
L’iter procedurale per la concessione AA.SS. in deroga viene di seguito riepilogata:
 
1.accordo sindacale aziendale con motivazione richiesta CIGS in deroga; 
2.domanda all’INPS territorialmente competente. Il mod. SR/100 dovrà essere presentato all'Istituto per tutto il periodo di CIG richiesto, esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito http://www.inps.it/home/default.asp?iIDLink=22
3.Richiesta di concessione CIGS (fac simile all. A o scaricabile dai siti delle Province di pertinenza dell’azienda) indirizzata alla Regione, alla Provincia di competenza dell’unità produttiva aziendale ed Italia Lavoro unitamente all’accordo sindacale aziendale; 
4.Contatto con Italia Lavoro Campania (081-7347744 ref. Stefano Moriconi) per acquisizione in formato elettronico del quadro D relativo ai dati anagrafici sia dell’azienda, che dei lavoratori beneficiari di CIGS, previsto dalla procedura regionale e propedeutico alla emanazione del decreto di autorizzazione di pagamento all’INPS di competenza da parte della Regione Campania; 
5.Convocazione azienda, OO.SS. e Italia Lavoro da parte della Provincia competente per esame congiunto e sottoscrizione accordo di concessione CIGS in deroga. L’accordo a livello provinciale comprenderà lo sviluppo delle azioni successive distinto per tipologia crisi e le modalità di sottoscrizione patto di servizio c/o il GTO/CPI competente per residenza dei lavoratori/unità produttiva; 
6.Invio da parte dell’azienda dell’accordo sottoscritto in sede provinciale al settore ORMEL, per l’emanazione del decreto di concessione, che sarà autorizzato per un periodo massimo di 4 mesi, nelle more dell’approvazione del progetto formativo collegato e/o altra misura di politica attiva individuata; 
7.Il Settore ORMEL della Giunta Regionale della Campania provvederà alle ulteriori verifiche normative ed in particolare alle disponibilità finanziarie, al fine di proporre l’istanza al competente Tavolo Istituzionale di Concertazione;  
8.Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, di cui al punto 5, invio del progetto formativo al settore ORMEL, con le modalità previste dal relativo avviso/bando pubblico per l’approvazione; 
9.Entro 60 giorni la Regione Campania valuterà il progetto, in caso di esito positivo, provvederà ad emanare (secondo le modalità previste) il decreto di autorizzazione alla prosecuzione per i periodi residui richiesti, fino ad un massimo di mesi 12 e comunque non oltre il 31/12/2011; 
10.Entro 30 giorni all’approvazione del progetto, l’azienda provvederà ad avviare la realizzazione il percorso formativo. 
Se la crisi è “strutturale”, l’azienda, o gli organi delle procedure concorsuali, dovranno corredare l’istanza con un piano di gestione degli esuberi che preveda, attraverso un’articolata serie di iniziative: la ricollocazione anche parziale dei lavoratori, con l’indicazione delle concrete iniziative; la collocazione in mobilità di lavoratori in possesso dei requisiti per l’accesso al pensionamento o di lavoratori disponibili a manifestare la volontà di non opposizione al recesso, eventuali diverse azioni.
Dette istanze possono essere presentate per un periodo massimo di 6 mesi.
In favore di detti lavoratori saranno avviate politiche attive attraverso attività formative prevalentemente in aziende ospitanti, incentivate da una quota pro-capite (circa 2.000 euro per addetto).
Detta misura sarà applicata, altresì, per i lavoratori fruitori dell’indennità di mobilità in deroga.
 
L’iter procedurale per la concessione AA.SS. in deroga viene di seguito riepilogata:
 
1.Accordo sindacale aziendale con motivazione richiesta CIGS in deroga; 
2.domanda all’INPS territorialmente competente. Il mod. SR/100 dovrà essere presentato all'Istituto per tutto il periodo di CIG/S richiesto, esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito http://www.inps.it/home/default.asp?iIDLink=22
3.Richiesta di concessione CIGS (fac simile all. A o scaricabile dai siti delle Province di pertinenza dell’azienda) indirizzata alla Regione, alla Provincia di competenza dell’unità produttiva aziendale ed Italia Lavoro unitamente all’accordo sindacale aziendale; 
4.Contatto con Italia Lavoro Campania (081-7347744 ref. Stefano Moriconi) per acquisizione in formato elettronico del quadro D relativo ai dati anagrafici sia dell’azienda, che dei lavoratori beneficiari di CIGS, previsto dalla procedura regionale e propedeutico alla emanazione del decreto di autorizzazione di pagamento all’INPS di competenza da parte della Regione Campania. 
5.Convocazione azienda, OO.SS. e Italia Lavoro da parte della Provincia competente per esame congiunto e sottoscrizione accordo di concessione CIGS in deroga. L’accordo a livello provinciale comprenderà lo sviluppo delle azioni successive distinto per tipologia crisi e le modalità di sottoscrizione patto di servizio c/o il GTO/CPI competente per residenza dei lavoratori; 
6.Invio da parte dell’azienda dell’accordo sottoscritto in sede provinciale al settore ORMEL; 
7.Il Settore ORMEL della Giunta Regionale della Campania provvederà alle ulteriori verifiche normative ed in particolare alle disponibilità finanziarie, al fine di proporre l’istanza al competente Tavolo Istituzionale di Concertazione, per l’emanazione del decreto di concessione, che sarà autorizzato per un periodo massimo di 6 mesi, nelle more dell’attivazione delle iniziative di politica attiva individuata nell’accordo e/o intraprese dalla Regione Campania nell’ambito delle iniziative formative di riqualificazione e riconversione professionale, volte a favorire i processi di ricollocazione.
 
INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA
 
L’istanza di concessione dell’indennità di mobilità in deroga, deve essere richiesta dalle OO.SS. confederali o di categoria, ed in favore di lavoratori che abbiano un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro, derivanti da ferie, festività ed infortuni, (art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991), corredata da accordi sottoscritti in sedi istituzionali, dai quali in particolare si rilevino le intese raggiunte allo scopo di ricollocare i lavoratori, o Accordi di Programma o di Area, relativi a detti ex dipendenti di aziende in crisi.
Detta istanza deve essere presentata alla Regione Campania – Assessorato al Lavoro – Settore ORMEL e ad ITALIA LAVORO.
Si ritiene di dover evidenziare, in considerazione di quanto precisato con mess. INPS 025277 del 07/10/10, che il contributo regionale, nella misura del 30%, è strettamente connesso, sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo della proporzionalità, all’attivazione nei confronti dei lavoratori interessati di azioni combinate di politica attiva e di attività formative (come già precedentemente indicato) per cui, come ha chiarito il Ministero del Lavoro, interventi in deroga, che prevedono il cofinanziamento delle Regioni, non possono valere sul FSE se riferiti a periodi temporali già trascorsi, nei quali è evidentemente impossibile la coniugazione tra politiche attive e passive.
Pertanto non è possibile erogare interventi in deroga cofinanziati dalla Regione a lavoratori licenziati in anni precedenti, per motivi diversi o comunque non collegabili a quelli che hanno determinato l’attuale eccezionale crisi occupazionale oggetto delle tutele previste dall’Accordo Stato – Regioni e temporalmente e proporzionalmente non più assoggettabili alla coniugazione tra politiche attive e passive.
In tale prospettiva è possibile concedere o prorogare indennità di mobilità esclusivamente in favore di lavoratori in possesso dei sopra citati requisiti e per i quali siano state raggiunte intese istituzionali finalizzate alla ricollocazione.
Nelle more della realizzazione di dette iniziative è prevista l’attivazione di politiche attive, in ottemperanza all’Accordo Stato-Regioni nonché attività formative prevalentemente in aziende ospitanti, che prevedano la ricollocazione di almeno una quota minima di unità, incentivate da una quota pro-capite (circa 2.000 euro per addetto).
Il relativo Avviso Pubblico sarà adottato dai Settori Orientamento e Formazione Professionale.
La concessione dell’indennità di mobilità in deroga potrà essere richiesta, inizialmente per un periodo massimo di 6 mesi, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 31/12/2011, a seguito della verifica dell’esito delle iniziative avviate.
 
 
MOBILITÀ IN DEROGA APPRENDISTI LICENZIATI
 
L’art. 19, c. 1, lett. c) del D.L, 185/08, conv. in L.2/09, così come integrato dall'art. 7-ter, comma 9, lett. b) della L.33/09 riconosce, per gli anni 2009-2011 ai lavoratori in possesso della qualifica di apprendista, in caso di licenziamento – e in mancanza dell’intervento integrativo dell’Ente Bilaterale, che non consente la concessione dell'indennità ordinaria di disoccupazione per 90 gg. – la possibilità di accedere al trattamento di mobilità in deroga, per la durata massima prevista dal decreto di concessione.
In tale caso, per il riconoscimento del beneficio, i lavoratori dovranno avere maturato un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.
In presenza dei citati requisiti è necessario che l’ex datore di lavoro, presso il quale è stata prestata l’attività lavorativa, presenti richiesta di autorizzazione alla mobilità in deroga – per un periodo massimo     di 8 mesi, presso la Regione Campania, corredata da verbale di consultazione sindacale o da una relazione contenente le motivazioni che hanno reso necessario il provvedimento di recesso, all’Assessorato Lavoro: Giunta Regionale della Campania – Settore ORMEL- Servizio Politiche del Lavoro – C.D.N. Is. A/6 – 80143 NAPOLI.
 
I provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti in deroga adottati dalla Regione Campania, saranno pubblicati sul BURC della Regione e detta pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.

 fonte:cgil

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