Sabato, 27 aprile 2024 - ore 04.31

Bollette luce e gas, cosa possono fare (e non fare) i gestori con clienti morosi

ADUC informa rispetto ai comportamenti dei fornitori di energia e gas, di per sé non illegittimi, ma attenzione

| Scritto da Redazione
Bollette luce e gas, cosa possono fare (e non fare) i gestori con clienti morosi

Accade spesso di vedersi addebitare in fattura importi genericamente indicati come “altre voci comprese nella bolletta elettrica”, oppure di veder rifiutato il passaggio ad altro gestore, o ancora di vedersi staccare la fornitura. Di per sé questi comportamenti dei fornitori di energia e gas non sono illegittimi. Infatti, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha emanato numerose disposizioni a favore dei fornitori, dando loro strumenti senza precedenti per recuperare i loro crediti. A detta dell’Autorità, lo scopo è limitare l’impatto negativo del rischio creditizio sull’attività della vendita al dettaglio e, di conseguenza, sui prezzi praticati nei confronti di tutti i clienti finali e per lo sviluppo della concorrenza. «La realtà è un’altra, a nostro avviso», commenta ADUC. «Anziché comportarsi come un organismo avente il compito di tutelare gli interessi dei consumatori, come previsto dalla legge 481/95, l’Autorità appare preoccuparsi di tutelare più che altro i fornitori di energia. Basti pensare ai rari ed esigui indennizzi previsti a favore degli utenti in caso di distacchi illegittimi delle utenze e altri comportamenti anche gravemente scorretti. Nonostante l’evidente squilibrio delle tutele a favore dei fornitori di energia, questi ultimi riescono spesso ad abusare dei generosi strumenti di recupero del credito, utilizzandoli in modo illecito. Sembra quindi opportuno fare chiarezza su quali sono gli strumenti e le limitazioni che le norme mettono a disposizione dei fornitori per recuperare i loro crediti. Nel caso si rinvenisse una violazione della normativa, si potrà presentare, in primo luogo, un reclamo scritto al gestore, che permetta di attestare l’avvenuto ricevimento. Il gestore ha l’obbligo di rispondere entro 40 giorni. Se la risposta data dal gestore non è soddisfacente o se non arriva entro i 40 giorni, il passaggio successivo è il reclamo all’Aeegsi. Tutte le modalità per la presentazione del reclamo si possono trovare sul sito dell’Autorità. Infine, se neanche il reclamo all’Aeegsi produce effetti, sarà necessario promuovere una causa presso giudice di pace o tribunale».

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