I contratti di lavoro con funzione formativa sono contratti di lavoro subordinato che consentono la formazione professionale dell'individuo e la possibilità di accumulare esperienza e conoscenze in un determinato settore. In questa nota trattiamo il contratto di formazione e lavoro e di inserimento.
Contratto di formazione e lavoro
Il contratto di formazione e lavoro è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con l'obbligo per il datore di lavoro di fornire, oltre alla classica retribuzione a carattere pecuniario, una formazione lavorativa specifica.
Pur essendo molto simile al contratto di apprendistato, se ne differenzia per la tassativatà della durata (12 o 24 mesi) e per la stipulabilità soltanto da datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% di coloro che avevano un contratto identico nei 24 mesi precedenti.
Per la stipula del contratto è richiesta la forma scritta:in mancanza il lavoratore è assunto a tempo indeterminato.
I dettagli dello stesso sono definiti nel CCNL di riferimento.
Per alcuni ambiti, è stato sostituito dal Contratto di inserimento previsto dalla legge 30.
Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, "diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro" (art. 54 del d.lgs. n.276 del 2003).
La finalità del legislatore è quella di agevolare la difficile collocazione di soggetti disoccupati o inoccupati: giovani tra i diciotto e ventinove anni, disoccupati ultra cinquantenni, disoccupati di lunga durata di età da 29 a 32 anni, donne di qualsiasi età residenti in zone ad alto tasso di disoccupazione femminile, persone con grave handicap.
La durata può oscillare fra i 9 ed i 18 mesi, elevabili a 36 per portatori di handicap. Il contratto non è rinnovabile fra le stesse parti, ma può essere prorogato nel rispetto della durata massima complessiva.
Vige il divieto di stipulare tali contratti negli stessi casi nei quali è vietato il lavoro a termine, nonché qualora nei 18 mesi precedenti il datore di lavoro non abbia effettuato la trasformazione del 60% dei "contratti di inserimento" in contratti a tempo indeterminato. I contratti collettivi possono prevedere percentuali massime di contratti di inserimento rapportate all'organico dell'impresa.
Il datore di lavoro è fortemente incentivato alla conclusione di tali contratti in quanto: gli è concesso inquadrare il lavoratore in una categoria fino a due livelli inferiore a quella corrispondente alla qualifica da conseguire; tali lavoratori sono esclusi dal computo dell'organico ai fini della soglia dimensionale necessaria per l'applicazione di alcune tutele legali e collettive; sono previste le medesime riduzioni contributive previste per il Contratto di formazione e lavoro.
Nota a cura di Gian Carlo Storti
16 novembre 2011