Martedì, 19 marzo 2024 - ore 08.30

CORONAVIRUS: LOMBARDIA RIMANE ZONA ARANCIONE RAFFORZATO - AGGIORNAMENTI

SUPERATO L'1.10% INDICE CONTAGI IN ITALIA 24.036 NUOVI CONTAGI (378MILA TAMPONI) E ALTRI 300 MORTI

| Scritto da Redazione
CORONAVIRUS: LOMBARDIA RIMANE ZONA ARANCIONE RAFFORZATO - AGGIORNAMENTI
''La Lombardia rimane ''arancione rafforzato''.
Milano e la Lombardia evitano la zona rossa e anche per il ministro della Salute Roberto Speranza la regione deve rimanere in zona arancione rinforzata.
 
La misura del Governo entra in vigore lunedì 8 marzo e dura fino al 15 marzo ma sostanzialmente non cambia nulla perché già da oggi venerdì 5 marzo siamo in zona arancione rafforzata per decisione della Giunta regionale di Attilio Fontana.
 
Il ministro Speranza firmerà la "sua" ordinanza nella serata di oggi.
 
La differenza tra la zona arancione "classica" e l'arancione "rafforzata" (detta anche arancione "scuro" o arancione "rinforzata")
riguarda la scuola: nei comuni in arancione "scuro" sono infatti sospese le lezioni in presenza per tutte le classi ad eccezione degli asili nido e attività laboratoriali,
mentre nei comuni in arancione "normale" le lezioni restano in presenza, con le superiori al 50%.
 
Tutte le curve sono in salita anche a causa delle varianti del virus, i dati infatti monitorati secondo il ministero e dall'Iss, la Lombardia ha un Rt a 1.13: il rischio di diventare ''zona rossa'' già da settimana prossima non è ancora del tutto escluso.
 
ECCO LE MISURE DELLA ZONA ARANCIONE RAFFORZATA:
1)Sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia.
 
2) In tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2:
• le attività di laboratorio sono garantite;
• resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.
 
3)Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 44 del DPCM 2 marzo 2021) con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
 
4) Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021) in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia.
 
5)Non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (cosiddette seconde case), ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità.
 
 
6)Non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (cosiddette seconde case) ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità.
 
7)Non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità.
 
7a) La deroga dei 30 km per i comuni sotto i 5000 abitanti permane, come indicato sul sito di Regione Lombardia, ma non per andare in abitazioni private dunque solo per spostarsi per altre necessità.
 
8) L’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.
 
9) Non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità.
 
10)È fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.
 
11)Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
Dal 6 marzo l’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codice ATECO 56.3) e fino alle ore 22.00 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
 
Intanto nelle ultime 24 ore, in Italia, sono stati registrati altri 300 decessi (contro i 339 di giovedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 99.271 .
 
In terapia intensiva sono ricoverati 2.525 pazienti (+50).
 
Il tasso di positività è del 6,35%.
1189 visite
Petizioni online
Sondaggi online

Articoli della stessa categoria