Mercoledì, 15 aprile 2026 - ore 17.38

(CR) Tamoil Il TAR della Lombardia dà ragione alla Canottieri Bissolati

Non è stato dato adeguato riscontro ai quesiti posti dall’Amministrazione Provinciale e dall’ARPA, né alle osservazioni della Bissolati

| Scritto da Redazione
(CR) Tamoil Il TAR della Lombardia dà ragione alla Canottieri Bissolati

(CR) Tamoil Il TAR della Lombardia dà ragione alla Canottieri Bissolati

Non  è stato dato adeguato riscontro ai quesiti posti dall’Amministrazione Provinciale e dall’ARPA, né alle osservazioni della Bissolati

Il TAR Lombardia, Sez. di Brescia, con la sentenza n. 306/25, del 26 febbraio, pubblicata in data 8 aprile 2025, ha accolto il ricorso presentato dalla Canottieri Bissolati, difesa dagli Avvocati Maria Ughetta Bini, Gian Pietro Gennari e Claudio Tampelli, contro il decreto dirigenziale di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi sincrona, con la quale si è dato seguito alle fasi 1, 2, 3 e 4 del progetto predisposto dalla Tamoil d’integrazione progettuale all’intervento ambientale per le aree esterne.

Nella parte motiva della sentenza si legge: “Nella seduta della conferenza di servizi istruttoria del 10.5.2023 Bissolati ha, poi, illustrato le proprie osservazioni, non condividendo, in linea generale, i dati conoscitivi posti alla base del progetto e, comunque, ampiamente argomentando in ordine alla necessità di una nuova Analisi del Rischio, anche in considerazione della distribuzione verticale del prodotto petrolifero a partire dalla quota di falda e nella frangia capillare sabbioso/limosa per uno spessore considerevole e con percentuali da elevate a molto elevate”, nonché di ampliare l’area di indagine anche alle aree esterne alla propria, ovverosia “a ridosso della barriera idraulica per definire correttamente l’estensione e l’origine del surnatante che transita tra le due proprietà, con particolare riferimento all’area di indagine (M13-M15-M31)” e “l’area Est della Canottieri”, in quanto gli idrocarburi rinvenuti nell’area della ricorrente non sarebbero “residuali”, bensì alimentati dal prodotto ancora presente nell’area Tamoil, a monte”.

La pronuncia prosegue affermando che non è stato dato adeguato riscontro ai quesiti posti dall’Amministrazione Provinciale e dall’ARPA, né alle osservazioni della Bissolati senza una congrua considerazione “agli esiti delle perizie e consulenze disposte in sede penale, né agli esiti dell’Atp civilistico”.

Dal che il TAR deduce: “Tale carenza motivazionale disvela un difetto istruttorio, atteso che l’Amministrazione non ha dato corso ad analisi nel senso propugnato da Bissolati, tra le altre cose in ordine alla qualità del surnatante rinvenuto nelle aree esterne e, comunque, sulla tenuta della barriera idraulica: è vero che la stessa è posta all’interno dell’area Tamoil, ma nondimeno la sua efficacia impatta direttamente sulle aree esterne, come quella della ricorrente, cosicché sarebbe stato doveroso un compiuto approfondimento in merito.

Inoltre, è parimenti mancato un congruo vaglio circa la datazione del surnatante pacificamente presente nell’area Bissolati, nonché una speciazione del prodotto, evidentemente prodromico ad una corretta Analisi del Rischio. La natura risalente del surnatante rinvenuto, infatti, pare smentita dagli esiti degli accertamenti svolti da Arpa nel settembre 2024 a supporto dei CCTTPP incaricati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona in seno al procedimento a carico di ignoti.”

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