CODACONS: SANZIONE INECCEPIBILE, RICORDIAMO CHE IL FORO DEL CONSUMATORE
E’ UN SIGNIFICATIVO VANTAGGIO PROCESSUALE CHE LA LEGGE RICONOSCE IN
TUTTE LE AZIONI CONTRO UN’AZIENDA. INSTAURARE SCIENTEMENTE UN’AZIONE
PRESSO UN ALTRO FORO COSTITUISCE UNA PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA.
Cremona: A finire nel mirino dell’Antitrust, questa volta, è la nota
azienda Otis leader nell’attività di installazione, riparazione e
manutenzione di ascensori e scale mobili. Il comportamento oggetto di
valutazione consiste nella citazione in giudizio dei consumatori, per
questioni inerenti ai crediti derivanti dal servizio di assistenza e
manutenzione degli ascensori fornito dal Professionista, senza il
rispetto del foro territoriale competente previsto dal codice del
consumo. Ad avviso dell’Antitrust tale condotta integra i presupposti
di una grave pratica commerciale scorretta, la condotta in argomento,
infatti, è suscettibile di determinare nel consumatore medio un
indebito condizionamento, in quanto comporta la creazione di un
ostacolo
all’esercizio da parte dei consumatori del proprio diritto di essere
chiamati in giudizio presso il foro inderogabile della propria
residenza
o del proprio domicilio elettivo e viene sanzionata con l’irrogazione
della sanzione di 600mila euro.
Codacons: “_I consumatori vengono posti in una situazione di notevole
difficoltà per l’esercizio dei loro diritti contrattuali e costretti
a sopportare un costo oneroso e sproporzionato in ragione dei più
elevati costi di dover rispondere ad un’azione legale in una sede di
giudizio diversa da quella propria, potendo anche essere così indotti
alla valutazione che sia preferibile provvedere al pagamento
dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso presso
un foro diverso da quello della propria residenza nel quale risulta più
onerosa e difficoltosa la comparizione in giudizio. L’avvio di azioni
giudiziarie presso una sede diversa da quella territorialmente
competente è infatti idoneo a esercitare, nei confronti dei consumatori
interessati, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile,
nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle
scelte e dei loro comportamenti processuali. Per queste ragioni
riteniamo ineccepibile la sanzione irrogata; ricordiamo pertanto che
tutte le azioni incardinate da un consumatore contro un professionista
devono essere instaurate presso il Tribunale del luogo di residenza del
consumatore al fine di agevolare la sua posizione processuale. Per
informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale
contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al
recapito 347.9619322_”.
Cremona sanzione Antitrust a Otis
OTIS, RECUPERO CREDITI ILLEGALE SANZIONE DELL’ANTISTRUST
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