Sabato, 20 aprile 2024 - ore 08.50

Cremona sanzione Antitrust a Otis

OTIS, RECUPERO CREDITI ILLEGALE SANZIONE DELL’ANTISTRUST

| Scritto da Redazione
 Cremona  sanzione Antitrust a Otis

CODACONS: SANZIONE INECCEPIBILE, RICORDIAMO CHE IL FORO DEL CONSUMATORE

E’ UN SIGNIFICATIVO VANTAGGIO PROCESSUALE CHE LA LEGGE RICONOSCE IN

TUTTE LE AZIONI CONTRO UN’AZIENDA. INSTAURARE SCIENTEMENTE UN’AZIONE

PRESSO UN ALTRO FORO COSTITUISCE UNA PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA.



Cremona: A finire nel mirino dell’Antitrust, questa volta, è la nota

azienda Otis leader nell’attività di installazione, riparazione e

manutenzione di ascensori e scale mobili. Il comportamento oggetto di

valutazione consiste nella citazione in giudizio dei consumatori, per

questioni inerenti ai crediti derivanti dal servizio di assistenza e

manutenzione degli ascensori fornito dal Professionista, senza il

rispetto del foro territoriale competente previsto dal codice del

consumo. Ad avviso dell’Antitrust tale condotta integra i presupposti

di una grave pratica commerciale scorretta, la condotta in argomento,

infatti, è suscettibile di determinare nel consumatore medio un

indebito condizionamento, in quanto comporta la creazione di un

ostacolo

all’esercizio da parte dei consumatori del proprio diritto di essere

chiamati in giudizio presso il foro inderogabile della propria

residenza

o del proprio domicilio elettivo e viene sanzionata con l’irrogazione

della sanzione di 600mila euro.



 



Codacons: “_I consumatori vengono posti in una situazione di notevole

difficoltà per l’esercizio dei loro diritti contrattuali e costretti

a sopportare un costo oneroso e sproporzionato in ragione dei più

elevati costi di dover rispondere ad un’azione legale in una sede di

giudizio diversa da quella propria, potendo anche essere così indotti

alla valutazione che sia preferibile provvedere al pagamento

dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso presso

un foro diverso da quello della propria residenza nel quale risulta più

onerosa e difficoltosa la comparizione in giudizio. L’avvio di azioni

giudiziarie presso una sede diversa da quella territorialmente

competente è infatti idoneo a esercitare, nei confronti dei consumatori

interessati, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile,

nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle

scelte e dei loro comportamenti processuali. Per queste ragioni

riteniamo ineccepibile la sanzione irrogata; ricordiamo pertanto che

tutte le azioni incardinate da un consumatore contro un professionista

devono essere instaurate presso il Tribunale del luogo di residenza del

consumatore al fine di agevolare la sua posizione processuale. Per

informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale

contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al

recapito 347.9619322_”. 

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