Giovedì, 28 marzo 2024 - ore 14.00

Detrazioni piano casa

| Scritto da Redazione
Detrazioni piano casa

Detrazioni sugli interventi del Piano Casa.Con la risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011 l'Agenzia delle Entrate chiarisce gli ambiti di applicabilità delle detrazioni fiscali del 36% (ristrutturazione) e del 55% (miglioramento efficienza energetica) nei casi di ampliamento
di un immobile in riferimento all'art. 11 del decreto legge n. 122 del 2008, convertito con legge n. 133
del 2008, il cosiddetto Piano Casa (livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo). Nella risoluzione è chiarito
che le detrazioni si applicano solo alla ristrutturazione del vecchio edificio mentre non competono
alla parte ampliata che si configura come nuova costruzione e non come ristrutturazione.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
L’art. 11 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, ha approvato il cd.
Piano Casa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abi -
tativo.Il Piano consiste in un sistema di norme che consente di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di
edifici sulla base di leggi regionali, in deroga ai piani regolatori locali.
In particolare, è previsto che i Comuni concedano permessi per ampliare edifici abitativi esistenti fino al
20% del loro volume o della superficie coperta e la possibilità di abbattere e ricostruire, anche in zona
differente, edifici antecedenti al 1989 che necessitino di essere adeguati agli standard qualitativi, ener -
getici e di sicurezza, purché non soggetti a particolari vincoli. In tal caso, la ricostruzione potrà essere
autorizzata con un aumento dei volumi del 30%, elevabile sino al 35, se la stessa avviene con tecniche
di bioedilizia o che prevedano l’installazione di impianti ad energie rinnovabili.
Già in passato l'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dei benefici fiscali del 36 e del
55% per gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione del manufatto, precisando
che i vantaggi fiscali sono riconosciuti solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto sia della
sagoma che della volumetria preesistenti. Nel caso in cui si effettui, invece, una demolizione e ricostruzione
con ampliamento dell'immobile, la detrazione non spetta poiché si identifica una “nuova construzione”.
Infine, se si procede alla ristrutturazione senza demolizione dell'immobile e con ampliamento
dello stesso, i benefici competono solola parte riguardante la parte preesistente poiché l'ampliamento
configura una “nuova costruzione” (circolari 57/1998, 36/2007 e 39/2010).
La risoluzione, pertanto, puntualizza che, per gli adempimenti degli immobili eseguiti in base al “Piano
Casa”, vanno adottati gli stessi criteri, dal momento che le deroghe ai piani regolatori locali, introdotte
da leggi regionali, non possono influire sull'applicazione di norme fiscali nazionali.

fonte:
a cura del Dipartimento Ambiente e Territorio
Area Politiche della casa e degli insediamenti urbani
e-mail: casaecitta@cgil.it

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