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Piccoli impianti fotovoltaici: Modello Unico nazionale

Dal 25 novembre 2015 è entrato in vigore il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015, che approva il Modello Unico nazionale per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici

| Scritto da Redazione
Piccoli impianti fotovoltaici: Modello Unico nazionale

Dal 25 novembre 2015 è entrato in vigore il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015, che approva il Modello Unico nazionale per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici:

  • realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
  • con potenza nominale non superiore a quella già disponibile in prelievo e comunque non superiore a 20 kW;
  • per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
  • realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del DLgs n. 28/2011 (impianti aderenti o integrati nel tetto dell'edificio, di cui non modificano la sagoma);
  • in assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

​Contenuti del decreto

Il decreto stabilisce che il proponente/proprietario che intenda installare un impianto fotovoltaico con le caratteristiche sopra elencate compili il Modello Unico – Parte I – allegato al decreto.

Il proponente, prima dell’inizio dei lavori di installazione, invia al gestore di rete il Modello, esclusivamente con modalità informatica.

Entro 20 giorni lavorativi, il gestore di rete verifica che siano sufficienti semplici lavori per realizzare la connessione elettrica dell’impianto. In caso affermativo il gestore di rete invia, tramite pec, copia del Modello Unico al Comune. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del decreto, il Comune valuta se procedere al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal proponente, secondo le modalità di cui al DPR n. 445/2000. Se sono necessari lavori complessi per realizzare la connessione elettrica, il gestore di rete invia al proponente il preventivo delle spese.

Completata l’installazione dell’impianto il proponente/proprietario compila e trasmette al gestore di rete il Modello Unico - Parte II, che il gestore provvede a trasmettere al Comune.

Assenza di atti amministrativi

Con nota del 3 febbraio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che l'installazione degli impianti ricadenti nelle fattispecie di cui al decreto citato può avvenire senza acquisire atti amministrativi di assenso, ivi inclusi l'autorizzazione paesaggistica (vedi allegato).

Modalità attuative

La compilazione da parte del proponente/proprietario della Parte I del Modello Unico nazionale sostituisce la presentazione della pratica secondo l'applicativo FERCEL (Fonti Energetiche Rinnovabili Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera).

Pertanto il Comune non è tenuto a chiedere al proponente di presentare la medesima pratica tramite l’applicativo FERCEL in uso sul portale MUTA-FER (Modello Unico Trasmissione Atti).

Per le restanti tipologie di impianti fotovoltaici, aventi caratteristiche diverse da quelle elencate all'art. 2 del decreto sopra citato, permane l'obbligo per il proponente/proprietario dell'impianto di presentare la pratica mediante gli applicativi FERCEL, FERPAS (Procedura Abilitativa Semplificata) o FERAU (Autorizzazione Unica). In questi casi il Comune continua a svolgere le attività di competenza ai sensi di legge.

Allegati

Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico in merito al decreto ministeriale 19 maggio 2015 di semplificazione per l'installazione di alcune tipologie di impianti fotovoltaici e autorizzazione paesaggistica Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico in merito al decreto ministeriale 19 maggio 2015 di semplificazione per l'installazione di alcune tipologie di impianti fotovoltaici e autorizzazione paesaggistica (81 KB) PDF

 

Fonte Regione Lombardia AG

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