TAMOIL, in seguito all’approvazione dell’analisi di rischio aree esterne sta procedendo, come da accordo del 1 aprile 2011 e a seguito di approvazione di “progetto operativo”, con le operazioni di ripristino ambientale e sta provvedendo, come concordato con gli Enti ai Tavoli di Lavoro a seguito di sospensione di progetto di MISO, a predisporre un nuovo piano di caratterizzazione delle aree interne come conseguenza delle operazioni di trasformazione da raffineria a deposito. Nel frattempo ha sempre mantenuto in funzione la “barriera idraulica”, le opere di messa in sicurezza e i monitoraggi ambientali concordati e prescritti dagli Enti.
Si rammenta che il suddetto accordo è stato sottoscritto presso il Ministero dello Sviluppo Economico alla presenza di rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia, Provincia di Cremona, Comune di Cremona, Società Tamoil e Organizzazioni Sindacali, e che il contenuto dell’accordo medesimo svuota, al momento, di fatto dal punto di vista sostanziale la possibilità che il Comune di Cremona faccia valere pretese risarcitorie attraverso una eventuale costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente a carico di alcuni rappresentanti di Tamoil presso il Tribunale di Cremona.
Dal punto di vista formale si fa presente che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e in particolare degli artt. 300 e ss., la legittimazione a chiedere il risarcimento del danno ambientale in forma specifica o per equivalente spetta esclusivamente al Ministero dell’Ambiente.
L’art. 309 del suddetto D.Lgs. prevede che le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione di misure di precauzione, prevenzione o ripristino, possano presentare al Ministero dell’Ambiente relative denunce e osservazioni, chiedendo l’intervento statale a tutela dell’ambiente.
Nella fattispecie, rileva in ogni caso quanto previsto dall’art. 303 del D:Lgs. 152/2006 ai sensi del quale le disposizioni contenute nel Decreto medesimo non si applicano alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale.”
Per quanto sopra specificato risulta pertanto fondato ritenere che il Comune non debba costituirsi parte civile anche a prescindere da quanto affermato dall’art. 318 (che abroga espressamente l’art. 18 della L. 349/1986) dello stesso Dlgs..
Per completezza va riportato che la Corte di Cassazione stessa ha invero riconosciuto la possibilità che gli enti territoriali, comprese le Regioni, possano agire per il risarcimento dei danni anche in processi penali per reati ambientali, circoscrivendo tuttavia tale facoltà in favore di quegli enti che per effetto della condotta illecita abbiano subito un danno patrimoniale risarcibile su aree pubbliche (Cass. 755/2010).
Tale non è, tuttavia, il caso del Comune di Cremona, il quale non risulta aver subito danni di natura patrimoniale su aree pubbliche derivanti dalla eventuale condotta perpetrata da TAMOIL per cui pende procedimento penale.
Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, si ritiene, allo stato, non sussistano le condizioni tali da legittimare l’esercizio dell’azione civile nel procedimento penale in questione da parte del Comune di Cremona.
L’Assessore alle Politiche
Ambientali e Agenda 21, Politiche
Energetiche e sviluppo sostenibile
(Francesco Bordi )



