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ADUC: ‘Pignoramento auto, conti, stipendi: ora procedure più snelle’

Da ieri, 11 dicembre 2014, i nuovi procedimenti di pignoramento che riguardano i veicoli (auto e moto) e i crediti del debitore presso terzi (stipendi, conti correnti bancari ecc.) diventano più snelli e veloci in conseguenza a quanto prevede la Legge di conversione del DL 132/2014 (Legge 162/2014)

| Scritto da Redazione
ADUC: ‘Pignoramento auto, conti, stipendi: ora procedure più snelle’

La principale novità, per la quale in realtà è atteso un decreto ministeriale, è la ricerca telematica dei beni potenzialmente pignorabili, con successiva attivazione “d’ufficio” delle relative procedure. L’ufficiale giudiziario, infatti, su istanza del creditore e con autorizzazione del giudice, può eseguire ricerche telematiche su tutti gli archivi della pubblica amministrazione (PRA, anagrafe tributaria, anagrafe conti correnti, archivi di enti previdenziali ecc.). Altra novità è che per i pignoramenti di veicoli e presso terzi il foro competente è sempre il domicilio del debitore.

Per quanto riguarda il pignoramento dei veicoli come auto e moto, tecnicamente parlando esso rientra nelle procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore, disciplinata dal codice di procedura civile (art. 513 ss.). Deve preventivamente esser stato notificato un titolo esecutivo e un precetto, a meno che il veicolo non sia già stato ipotecato. La procedura prevede che il pignoramento venga iscritto al PRA e che da quel momento il veicolo non possa più circolare, come per il fermo amministrativo.

Rispetto al pignoramento crediti presso terzi (stipendi, conti correnti, affitti), esso riguarda beni del debitore, o suoi crediti, in possesso di terzi (datore di lavoro, banche, ecc.). Si esegue mediante un atto da notificare al debitore e al terzo con il quale si indicano le cose o somme dovute e si intima al terzo di non disporne senza ordine del giudice. La novità è che con questo atto il terzo non viene più direttamente convocato davanti al giudice (insieme al debitore) per consegnare la lista delle cose - o crediti - in suo possesso, ma viene invitato a fare la comunicazione per raccomandata o pec entro 10 giorni, anche tramite il proprio avvocato. In mancanza scatta la convocazione, e se anche in questa occasione non viene resa la dichiarazione si prendono per buoni i crediti e i beni dichiarati dal creditore, che diventano incontestabili.

Anche riguardo all’impignorabilità degli stipendi le due procedure sono diverse: nel pignoramento classico disciplinato dal codice di procedura civile gli stipendi sono pignorati nella misura decisa dal giudice per massimo un quinto; nel pignoramento esattoriale l’agente per la riscossione può pignorare fino al 10% degli stipendi, indennità o trattamenti di fine rapporto non superiori a 2500 €, fino a un settimo per quelli tra 2500 e 5000 € e fino a un quinto per quelli superiori a 5000 €. Non è mai pignorabile l’ultimo stipendio accreditato sul conto.

Per ogni approfondimento si veda il seguente link: http://sosonline.aduc.it/scheda/pignoramento_9963.php.

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