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Federconsumatori Rai: chiarimenti sul canone in bolletta. Ecco chi deve pagare.

Gli ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per pagamento del canone tv per l’anno 2017

| Scritto da Redazione
Federconsumatori  Rai: chiarimenti sul canone in bolletta. Ecco chi deve pagare.

Federconsumatori  Rai: chiarimenti sul canone in bolletta. Ecco chi deve pagare.

Gli ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per pagamento del canone tv per l’anno 2017

Con la circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul canone tv per il 2017, con riferimento all’individuazione delle utenze elettriche su cui arriverà l’addebito e alla definizione degli importi dovuti.

L’addebito del canone in bolletta

L’obbligo di pagamento del canone tv si basa sulla detenzione di un apparecchio televisivo. La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova modalità di riscossione mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica. La norma stabilisce la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo da parte di ciascun titolare di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui l’utente stesso ha la sua residenza anagrafica. Coloro che sono titolari di utenza elettrica di tipo “residenziale” pagano il canone in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa che fornisce il servizio.

Presso l’Acquirente Unico spa è stato istituito il Sistema informativo integrato, tramite il quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elettriche l’elenco dei soggetti esenti o che abbiano presentato la dichiarazione di non detenzione della tv. L’Agenzia fornisce inoltre alle imprese stesse tutte le informazioni utili ad individuare i soggetti tenuti al pagamento e le utenze su cui procedere all’addebito.

Individuazione delle utenze residenziali

Ai fini del pagamento è necessario provvedere all’individuazione delle “utenze addebitabili”, sulla base della coincidenza del luogo di fornitura rispetto alla residenza.

La circolare precisa che sono considerati “addebitabili”:

-    I contratti della tipologia “clienti residenti” (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;

-    I contratti della tipologia “altri clienti domestici” (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati.

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