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IMU 2013. Ecco che cosa fare.

| Scritto da Redazione
IMU 2013. Ecco che cosa fare.

Di seguito una nota del CSF-Cgil di Cremona-Lodi-Pavia
L’art. 1 comma 1 del D.L. 54 del 21 maggio 2013 pubblicato nella G.U. n. 117 dello stesso giorno ed
entrato in vigore da oggi, prevede la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU per le seguenti
categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze (quelle cioè classificate in categoria catastale C/2 – C/6 – C/7) esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto‐legge 6 dicembre
2011, n. 201 la sospensione riguarda tutti i terreni sia quelli ai quali verrebbe applicato il coefficiente
135, sia quelli a cui verrebbe applicato il coefficiente 110
d) i fabbricati che godono dell’assimilazione all’abitazione principale (anziani e disabili ricoverati e cittadini italiani residenti all’estero).

Riepilogo pagamenti prima rata:
Codice tributo prima rata
3912 Abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE – Sospeso
3913 Fabbricati rurali strumentali non classificati in categoria D – COMUNE – Sospeso
3925 Fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale D/10 – STATO 0,2% – Sospeso
3914 Terreni agricoli – COMUNE – Sospeso

PER GLI ALTRI IMMOBILI IL VERSAMENTO VA FATTO CALCOLANDO UN ACCONTO PARI AL  50% DELL’IMU DOVUTA NEL 2012  E QUINDI  IN BASE ALLE ALIQUOTE 2012 IN CASO DI ACQUISTO AVVENUTO NEL 2013.
Codice tributo prima rata
3916 Aree fabbricabili – COMUNE – 17.06.2013
3918 Altri fabbricati – COMUNE – 17.06.2013
3925 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO 0,76% – 17.06.2013
3930 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento COMUNE massimo 0,3% – 17.06.2013

Precisazioni:
Per quello che riguarda invece i fabbricati rurali si precisa che il comma 8 citato individua l'aliquota
ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale quindi la sospensione riguarda tutti i
fabbricati rurali anche se strumentali.

La Risoluzione 33/e del 21 maggio 2013 individua i codici tributo da indicare per il versamento dell’IMU,
tramite Mod. “F24” e “F24 EP”, relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
I nuovi codici tributo individuati per il pagamento con “F24” e che più ci riguardano sono:

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