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Pensioni anticipate. Rivedere calcolo. Interrogazione di C.Fontana

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Pensioni anticipate. Rivedere calcolo. Interrogazione di C.Fontana

Rivedere la normativa che si applica al calcolo del trattamento pensionistico per le lavoratrici e i lavoratori che raggiungono il requisito di anzianità contributiva prima dei 62 anni: è la richiesta al Ministro del Lavoro contenuta nell'interrogazione a mia prima firma e sottoscritta da tutto il gruppo PD della Commissione Lavoro.
In base alla normativa vigente, infatti, coloro che entro il 31 dicembre 2017 raggiungono i requisiti per la pensione anticipata (ex pensione di anzianità), cioè 41 anni e 1 mese per le donne e 42 anni e 1 mese per gli uomini (più gli adeguamenti successivi), non subiscono penalizzazioni anche se hanno un'età anagrafica inferiore ai 62 anni. In questo caso, tuttavia, nel calcolo del trattamento viene considerata esclusivamente la "prestazione effettiva di lavoro", includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria.

Esclusi, quindi, tutti gli altri periodi sottoposti a contribuzione figurativa: maternità facoltativa, cassa integrazione straordinaria o in deroga, permessi legge 104/1992, astensione dal lavoro per donazione di sangue, giornate di sciopero, aspettative senza assegni a qualsiasi titolo,...

Occorre rimediare subito a queste disparità e discriminazioni. L'applicazione della normativa sul calcolo del trattamento pensionistico per i soggetti che hanno diritto alla pensione anticipata va a penalizzare istituti dall'indiscusso valore sociale e democratico, quali la tutela della maternità, dei cittadini portatori di disabilità, della copertura per gli ammortizzatori sociali, del diritto allo sciopero così come costituzionalmente garantito. Rischia, inoltre, di venire meno il riconoscimento della funzione civica e solidaristica che si esprime nella donazione volontaria, periodica, responsabile e gratuita del sangue.

On. Cinzia Fontana
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Il testo dell’interrogazione
Interrogazione a risposta in commissione 5-00796 presentato da FONTANA Cinzia Maria

Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

CINZIA MARIA FONTANA,— Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 sia applicata una riduzione percentuale qualora il pensionamento anticipato avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1 per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento;

l'articolo 6, comma 2-quater del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 ha altresì disposto che la riduzione di cui sopra non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la contribuzione ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria;

non rientrerebbero nella fattispecie «prestazione effettiva di lavoro»: l'astensione facoltativa per maternità; i periodi di mobilità, di cassa integrazione straordinaria o in deroga, di disoccupazione; i permessi ex lege n. 104 del 1992; l'astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti; le giornate di sciopero; le aspettative senza assegni a qualsiasi titolo. Al fine di non subire penalizzazioni, il dipendente, per l'accesso alla pensione anticipata, dovrà incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato;

le misure previste dispongono perciò una penalizzazione su istituti dall'indiscusso valore sociale e democratico, quali la tutela della maternità, dei cittadini portatori di disabilità, del diritto allo sciopero così come costituzionalmente garantito. Rischia, inoltre, di venire meno il riconoscimento della funzione civica e solidaristica che si esprime nella donazione volontaria, periodica, responsabile e gratuita del sangue ed emocomponenti;

la normativa non prevede, altresì, misure per evitare la penalizzazione ai lavoratori precoci che abbiano diritto a maggiorazioni contributive (esposti all'amianto, lavoratori con invalidità superiore al 75 per cento, ...), rientranti cioè nella categoria di lavoratori con speranza di vita più breve rispetto alla generalità dei lavoratori –:

se il Ministro non intenda assumere iniziative per rivedere la suddetta normativa relativa al calcolo del trattamento pensionistico, apportando le necessarie correzioni volte a superare le discriminazioni oggi esistenti. (5-00796)

Fontana Cinzia Maria, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cominelli, Fabbri, Famiglietti, Fanucci, Faraone, Giacobbe Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Piccolo Giorgio, Simoni e Zappulla.

2013-08-06

 

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