RICHIEDENTI ASILO, IL SUSSIDIO DEVE PERMETTERE IL FITTO DI UN ALLOGGIO A PREZZI DI MERCATO
FORUM CITTADINI DEL MONDO R.A SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 27 FEBBRAIO 2014NELLA CAUSA C -79/13
Chi fa domanda d'asilo ha diritto ad una esistenza dignitosa. Per cui, in caso di saturazione delle strutture pubbliche d'alloggio, il sussidio economico concesso dallo Stato deve essere tale da permettere il reperimento di una abitazione nel mercato privato della locazione. Lo ha chiarito la Corte Ue, con la sentenza 27 febbraio 2014 nella causa C-79/13, chiarendo che l'aiuto, che va concesso dal momento della domanda, può anche essere versato da organismi di assistenza pubblica, a condizione però che rispettino le norme minime del diritto dell'Unione in materia di condizioni materiali di accoglienza.
Il caso
Nel 2010 una famiglia extracomunitaria aveva depositato una domanda di asilo in Belgio. L'Agenzia federale per l'accoglienza dei richiedenti asilo («Fedasil») non poteva però fornirle una struttura di accoglienza e l'ha diretta verso il centro pubblico di assistenza sociale di Diest («OCMW»). Non avendo potuto ottenere un alloggio, la famiglia si è rivolta al mercato privato della locazione ma non essendo in grado di pagare il canone di locazione ha presentato all'OCMW una domanda di aiuto economico, che è stata però respinta in quanto la famiglia faceva capo alle strutture di accoglienza gestite dalla Fedasil.
La direttiva
La giustizia belga ha quindi condannato la Fedasil a versare una somma di circa 3mila euro alla famiglia per i tre mesi durante i quali essa non aveva potuto essere alloggiata dalla Fedasil. Infatti, la direttiva dell'Unione 2003/9/CE stabilisce che, qualora l'alloggio (tra altre condizioni materiali di accoglienza) non sia fornito in natura, esso va fornito in forma di sussidi economici o buoni.
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2014-03-17



