Venerdì, 29 marzo 2024 - ore 15.48

Tachigrafo ed orari di guida CNA organizza i corsi per gli autisti presso le sue sedi di Cremona e Crema

Per la Polstrada l'impresa non ha sanzioni se ha formato e istruito i propri autisti

| Scritto da Redazione
 Tachigrafo ed orari di guida CNA organizza i corsi per gli autisti presso le sue sedi di Cremona e Crema

La Direzione Centrale della Polizia Stradale, con la propria Circolare prot. n. 300/A/2438/17/111/20/3 del 24/3/2017 ha contribuito a fare chiarezza su una materia di vitale importanza per le imprese di autotrasporto. Ha confermato infatti, quelle che erano le aspettative della categoria alle prese in queste settimane con i Corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi.

Si tratta di una eccellente notizia, cui deve tuttavia far seguito un comportamento conseguente da parte delle imprese.

Come si ricorderà la Direzione Generale del Trasporto Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il D. Dirigenziale n. 215 (Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento cronotachigrafi – del 12 dicembre 2016) e con la Circolare 2720 del 13/02/2016, ha disciplinato gli obblighi imposti alle imprese dal Regolamento (UE) n. 165/2014 circa la regolare tenuta dei documenti prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006, l'organizzazione di specifici corsi di formazione in materia di corretto utilizzo del tachigrafo e l'accertata frequenza di tali corsi da parte dei loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione, unitamente all'assolvimento degli oneri di informazione e di controllo posti a carico dell'impresa, dalla fornitura di adeguate istruzioni all’autista alla verifica trimestrale, in contraddittorio con lo stesso autista, delle risultanze dei tracciati tachigrafici.

A comprova della regolare frequenza ai Corsi organizzati secondo le regole del Decreto Dirigenziale 215/2016, come si ricorderà, tanto l’autista quanto l’azienda ricevono uno specifico Attestato.

Proprio grazie a ciò, afferma ora la Direzione della Polizia Stradale, l'organo di polizia che contesti all’autista una infrazione alle norme dei Regolamenti europei 561/2006, 165/2014 o 3821/1985 non procederà a contestare all'impresa da cui l’autista dipende l'art. 174, c. 14, CdS, qualora venga data prova, duranteil controllo e prima della redazione del verbale, dell'adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso la presentazione all’agente dell’attestato di frequenza.

In tutti gli altri casi, invece, si procederà alla contestazione dell'art. 174, c. 14, CdS, rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell'impresa al Prefetto o al Giudice di Pace, in sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis CDS.

Ne esce confermata, quindi, la necessità assoluta non l'obbligatorietà, per l’impresa, di far svolgere ai propri dipendenti i Corsi di formazione sopraricordati e di adempiere a tutte le prescrizioni previste dal Decreto Dirigenziale 215/2016 in tema di fornitura di adeguate istruzioni all’autista e di verifica trimestrale, in contraddittorio con lo stesso autista, delle risultanze dei tracciati tachigrafici.

Ciò evita tutti i costi ma soprattutto per evita l’accumularsi di sanzioni a carico dell’impresa per mancata o insufficiente formazione dei propri autisti su questioni delicatissime in tema di sicurezza della circolazione e di rispetto dei diritti alla salute ed al riposo dei lavoratori, con la conseguenza di una ulteriore intervento da parte degli organi Ispettivi del Ministero del lavoro.

1975 visite

Articoli correlati

Petizioni online
Sondaggi online