Martedì, 16 aprile 2024 - ore 16.18

Il decreto sull’obbligatorietà dei vaccini di Franco Mirabelli (Pd)

L’obbligo delle vaccinazioni, quindi, vale nella fascia d’età 0-6 anni, ma riguarderà, con modalità diverse, anche chi deve iscriversi alle scuole elementari, medie e i primi due anni delle superiori, fino cioè ai 16 anni.

| Scritto da Redazione
Il decreto sull’obbligatorietà dei vaccini di Franco Mirabelli (Pd)

Lo scorso 28 luglio la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il cosiddetto “decreto vaccini”, dopo una ampia discussione avvenuta in precedenza anche al Senato. Il decreto legge - voluto per contrastare il calo della copertura vaccinale in Italia - di fatto rende possibile l’iscrizione agli asili nido e alle scuole dell’infanzia ai soli bambini vaccinati e impone sanzioni economiche per i genitori che decideranno di iscrivere i loro figli non vaccinati alla scuola dell’obbligo, quindi dalla primaria in poi.

L’obbligo delle vaccinazioni, quindi, vale nella fascia d’età 0-6 anni, ma riguarderà, con modalità diverse, anche chi deve iscriversi alle scuole elementari, medie e i primi due anni delle superiori, fino cioè ai 16 anni.

Dieci sono i vaccini obbligatori, di cui 4 “a tempo” e altri quattro “consigliati”. L’obbligo delle vaccinazioni, inoltre, viene esteso anche a medici, infermieri, insegnanti, professori e personale Ata.

Un’altra novità importante prevista dal decreto è la creazione di un'anagrafe nazionale dei vaccini.

Questi, in sintesi, sono i principali contenuti del “decreto vaccini”.

Nello specifico, le vaccinazioni che diventano obbligatorie in modo permanente sono: antipolio, antidifterica, antitetanica, antiepatite B, antipertosse, antiHaemophilus influenzale di tipo b.

Quelle obbligatorie «sino a diversa successiva valutazione» dopo una verifica triennale (e dunque fino al 2020) sono: l'antimorbillo; l'antirosolia; l'antiparotite; l'antivaricella.

Questi, quindi, i 10 vaccini obbligatori per i quali, però, non saranno necessarie dieci punture, ma ne basteranno due: sei vaccini potranno essere somministrati insieme, con l’esavalente (antipoliomielite, antidifterite, antitetano, antiepatite B, antipertosse, antiHaemophilus Influenzale tipo b), e altri quattro potranno essere somministrati con il quadrivalente (antimorbillo, antirosolia, antiparotite, antivaricella).

Mentre le vaccinazioni contro il meningococco C e B, l'antipneumococcica e l'antirotavirus non sono obbligatorie ma saranno comunque consigliate dalle ASL e dai medici di famiglia per offrire una migliore copertura.

Tutte le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite e sarà possibile prenotarle direttamente in farmacia.

La legge prevede che i bambini da 0 a 6 anni, se non in regola con le vaccinazioni, non possano essere iscritti a scuola mentre i bambini dai 7 ai 16 anni che non abbiano fatto tutte le vaccinazioni possono essere iscritti a scuola e vaccinati successivamente. Le Asl si faranno cura di segnalare le vaccinazioni mancanti. L'obbligo di vaccinazione è esteso anche ai minori stranieri non accompagnati.

La legge prevede che siano esonerati dall’obbligo i bambini immunizzati per effetto della malattia naturale, quelli cioè che l’hanno già contratta, o quelli che si trovano in particolari specifiche condizioni cliniche: in questo caso la vaccinazione potrà essere posticipata.

In particolare, coloro che risultano già immuni da alcune malattie potranno ricevere i “mono-vaccini”, cioè somministrazioni singole di monocomponenti, che potranno essere acquistati "nei limiti della disponibilità del Servizio sanitario nazionale.

La nuova legge prevede anche l’istituzione dell’anagrafe vaccinale che monitora le attività del Servizio sanitario nazionale e nella quale saranno registrate tutte le persone vaccinate, da sottoporre a vaccinazione e le dosi somministrate.

Dall'anno scolastico 2019/2020, infatti, tra Asl e scuole ci sarà uno scambio di dati sui bambini e ragazzi, da zero a sedici anni, che non sono in regola con il nuovo obbligo vaccinale. La legge, infatti, dispone che, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, i dirigenti scolastici delle scuole, i centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettano alle Asl, entro il 1° marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico successivo di età compresa dai zero e sedici anni. A loro volta, le Asl dovranno inviare entro il 1° giugno gli elenchi completandoli con l'indicazione dei bambini e ragazzi che risultano "non in regola" con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente. Dovranno essere poi gli stessi dirigenti scolastici a invitare i genitori con "responsabilità genitoriale" o i tutori a depositare, entro il 10 luglio, "la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento" delle vaccinazioni. Per i servizi educativi dell'infanzia e le scuole dell'infanzia, incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione comporta la decadenza dall'iscrizione.

Per i genitori inadempienti è prevista una sanzione che va da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro.

Gli operatori scolastici, gli operatori socio sanitari e gli operatori sanitari possono presentare una autocertificazione attestante la loro copertura vaccinale.

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