Contributi previdenziali del personale della scuola, maturati fino al 2015, salvi fino al 2022. È una delle novità contenute nel decreto legge milleproroghe (dl 162/2019) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 305 del 31 dicembre scorso. Il disegno di conversione del provvedimento è stato assegnato alla camera in prima lettura il 3 gennaio scorso (C 2325). E dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni a pena di decadenza.
La norma di riferimento della proroga del termine di prescrizione è l'articolo 11, comma 4, che sostituisce il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 335/95.
Il decreto è entrato in vigore il 31 dicembre e comporta lo slittamento in avanti di un anno dei termini di prescrizione dei contributi per i periodi retributivi dovuti fino al 2014.
Pertanto, si applica automaticamente ai periodi retributivi compresi fino alla data del 31 dicembre 2015. La proroga riguarda la contribuzione dovuta per i dipendenti delle amministrazioni dello stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere in questo ambito anche le accademie e i conservatori statali.
Pertanto, la contribuzione per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015, può essere versata entro il 31 dicembre 2022. Mentre quella per periodi che decorrono dal 1° gennaio 2016, invece, rimarrà soggetta ai termini ordinari di prescrizione quinquennali.
In particolare «per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall'Inps cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» si legge nel nuovo comma 10-bis dell'articolo 3 delle legge 335/95 «i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore».
La proroga si è resa necessaria perché dopo il passaggio dalla gestione previdenziale Inpdap all'Inps le posizioni contributive di molti docenti e non docenti spesso risultano incomplete. E ciò avrebbe potuto determinare responsabilità a carico delle amministrazioni interessate, anche di natura patrimoniale, se accertate in sede di contenzioso.
Il decreto milleproroghe prevede anche norme che riguardano l'università. L'articolo 6, comma 3, prevede, una sanatoria per il contenzioso riguardante gli ex lettori di lingua straniera, prorogando al 30 giungo 2020 il termine per la stipula, per ogni ateneo, del contratto integrativo per le retribuzioni di questa tipologia di personale.
E per i conservatori e le accademie l'articolo 6, comma 2, del milleproroghe dispone una proroga di ulteriori due anni accademici e fino al 2020/21 in riferimento al termine di l'utilizzo delle graduatorie nazionali ad esaurimento dei docenti precari dei conservatori e delle accademie previste dalla legge 143/04 sia per quanto riguarda l'attribuzione di contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato. Infine l'articolo 6, comma 4, proroga al 31 dicembre 2020 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti dal decreto legge 69/2013.