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In vigore il decreto legge con le misure per il periodo 7-15 gennaio

Con Decreto Legge n. 1 del 5 gennaio il Consiglio dei Ministri ha introdotto ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

| Scritto da Redazione
In vigore il decreto legge con le misure per il periodo 7-15 gennaio

Questi i punti principali del Decreto:

Dal 7 al 15 gennaio 2021, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, si applicano, su tutto il territorio nazionale - ad eccezione delle Regioni che saranno definite zone “rosse” - le misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.

Dall’11 gennaio sarà applicata la suddivisione in fasce sulla base di quanto stabilito dal Ministero della Salute sulla base dei monitoraggi settimanali.

Fino al 15 gennaio, nei territori che saranno inseriti in “zona rossa” è confermata la possibilità (decreto legge 18 dicembre 2020 n. 172) di spostarsi, una volta al giorno, in un massimo di 2 persone oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti), verso una sola abitazione privata della propria regione.

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

Fino al 15 gennaio in Regione Lombardia restano inoltre efficaci le disposizioni previste dalle seguenti ordinanze:

Ordinanza regionale n. 670 del 23 dicembre riguardante:

  • l’attività corsistica individuale e collettiva non autorizzata o finanziata da Regione Lombardia

  • le attività agricole, controllo faunistico, venatorie e piscatorie (riconfermando quanto previsto dall’Ordinanza regionale n. 649 nei giorni di c.d. zona arancione quali il 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021).

Ordinanza regionale n. 649 del 9 dicembre relative ai seguenti ambiti (articoli 1, 2 e 3.1):

  • rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro

  • attività formativa per adulti

  • attività sportiva e motoria svolta presso centri e circoli sportivi.

 

QUI il Decreto Legge n. 1 del 5 gennaio 2021

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