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L'Imu per le associazioni no profit. Ecco le indicazioni.

| Scritto da Redazione
L'Imu per le associazioni no profit. Ecco le indicazioni.
Il Decreto Legge 1/12 in sede di conversione alla Camera contiene una disposizione relativa all'Imu per gli immobili degli enti non commerciali (art. 91 bis). In essa si conferma l'esenzione dall'imposta solo per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, e alle attività di culto come da articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.



Prevista invece la tassazione Imu relativa alle porzioni dei locali che ospitano attività commerciali. Se l'immobile viene utilizzato sia per attività commerciali sia per attività non commerciali, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale; alla restante parte dell'immobile, se precisamente identificabile attraverso opportune modifiche catastali, si applica l'Imu.

Nel caso in cui non sia possibile identificare le porzioni adibite all'attività commerciale, l'esenzione sarà applicabile in base ai dati comunicati tramite apposita dichiarazione di prossima produzione da parte del Ministero.

Questi i commi che riportano le indicazioni sovraesposte:

1 Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: ''allo svolgimento'' aggiungere le parole: ''con modalità non commerciali''.

2 Qualora l'unità immobiliare abbia una utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddittuale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1 gennaio 2013.

3 Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dall'1 gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del ministro dell'Economia e delle Finanza da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

Inoltre, il comma 4 abroga l'interpretazione autentica di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248che riportava: "l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale".

Fonte: CSVnet Infocontinua

 

Questo il testo dell'art. 2, comma 2 del DL 2 marzo 2012 n.16:

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo: a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

All'interno del decreto, precisamente al comma precedente dell'art. 2, disposizioni utili anche per chi si trova nella posizione di dover sanare delle inadempienze riferite a obblighi di legge derivati dalla fruizione di benefici fiscali, come il caso del modello EAS: anche qui, tramite versamento della sanzione di 258 euro, sarà possibile ottemperare all'obbligo di invio fuori dai 60 giorni previsti.

1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

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