Sabato, 20 aprile 2024 - ore 06.19

Come funziona il nuovo servizio INPS per ottenere l’ISEE simuato

Nuovo servizio INPS per ottenere l’ISEE ordinario simulato, ovvero un indicatore della situazione economica equivalente virtuale, basato sulle informazioni autodichiarate dal contribuente: non si tratta dell’ISEE vero e proprio, che viene calcolato direttamente dall’INPS e si basa anche su dati di Agenzia Entrate ed ente di previdenza, ma di un servizio che consente al contribuente di verificare il diritto a determinato prestazioni).

| Scritto da Redazione
Come funziona il nuovo servizio INPS per ottenere l’ISEE simuato

Accesso al servizio Il simulatore è accessibile dal sito dell’INPS senza bisogno di PIN. Al servizio ISEE ordinario simulato si accede dalla pagina del portale INPS dedicata all’ISEE, cliccando sull’apposito pulsante “simula il calcolo“. Si compila il form inserendo tutte le voci richieste, divise nei seguenti riquadri:

-nucleo familiare, casa di abitazione, patrimonio immobiliare e mobiliare, redditi.

-In tutti i riquadri bisogna inserire solo informazioni basilari, per cui la composizione è molto più semplice rispetto a quella della DSU, la dichiarazione sostitutiva unica.Il form segnala quali sono le voci che bisogna obbligatoriamente inserire e quelle che sono invece facoltative; sono fornite le spiegazioni necessarie sul dato corretto.Alla fine si clicca su “calcola ISEE” e, in tempo reale, il sistema fornisce l’indicatore della situazione economica equivalente.Simulazioni escluse Consente di calcolare solo l’ISEE ordinario ma non gli indicatori più specifici. Ci sono casi in cui i due valori coincidono, altri in cui sono diversi:

-prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni: genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati, oppure genitore non convivente con il nucleo del figlio minorenne tenuto a versare assegni di mantenimento a favore del figlio, oppure escluso dalla potestà sul minore, o allontanato dalla residenza familiare, o in relazione al quale sia stata accertata dall’autorità competente la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici; prestazioni socio sanitarie non residenziali;

-prestazioni socio sanitarie residenziali se sussistono entrambe le seguenti condizioni: non è necessario calcolare la componente aggiuntiva relativa ai figli non rientranti nel nucleo del beneficiario e non sono state effettuate donazioni di immobili dal beneficiario nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare;

-prestazioni per il diritto allo studio universitario, limitatamente ai seguenti casi: studente autonomo ai sensi dell‘articolo 8, comma 2, del DPCM 159/2013 che dichiari nucleo a sè, studente convivente nel nucleo della famiglia di origine e che abbia genitori coniugati o conviventi, studente non coniugato e senza figli, non convivente con la famiglia di origine, a carico di quest’ultima e che abbia genitori coniugati e conviventi;

-corso di dottorato di ricerca.

Fonte SPI-CGIL Lombardia 

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