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Costituisce reato non educare I figli di Arnaldo De Porti

Come risaputo, fino a qualche lustro fa, in caso di separazione-divorzio, non era contemplata una delle più odiose forme di strumentalizzazione da parte di uno o l’altro coniuge nei confronti dei figli minorenni.

| Scritto da Redazione
Costituisce reato non educare I figli di  Arnaldo De Porti

UNA SACROSANTA SENTENZA DELLA  CASSAZIONE: COSTITUISCE REATO NON EDUCARE I FIGLI A VEDERE l’EX-CONIUGE  Cassazione  2925/2000 NONCHE’ ART.  572 DEL CODICE PENALE.

DIRITTI ANCHE PER I NONNI NELLE RELAZIONI CON I NIPOTI  DL. 154/2013, 317/BIS, ART. 155 c.c.

Succedeva allora (ma anche adesso sia pur in un clima diverso)  che, sulla base della decisione del Tribunale, generalmente i figli venissero assegnati alla madre, a mio avviso più che altro per comodità e logistica,  per cui succedeva che la madre assegnataria, quasi sempre per rancore verso il coniuge, strumentalizzasse i figli fino ad odiare il padre che, poverino, non aveva quasi mai nessuna possibilità (anche economica a causa della corresponsione degli alimenti) di difendersi, dando vita ed alimento,  in certi casi, alla cosiddetta  “Sindrome della madre malevola”.  (termine usato dalla stessa legge)

Di lì a qualche anno, e precisamente nel 2013, siccome la surriferita sentenza non poteva non prendere in considerazione i rapporti degli ascendenti con i minori, alias i nonni, atteso che il contagio malevolo di cui sopra, inevitabilmente si propagava  al punto che il padre o la madre assegnatari dei figli minori si vendicassero nei confronti di uno dei due partner strumentalizzando ancora una volta i minori nei confronti anche dei nonni,  la legge ha previsto (art. 317-bis c.c.) che i nonni ai quali è impedito di mantenere significativi rapporti con i nipoti minorenni possono adire le vie legali nell’interesse dell’educazione del minore. E’ stata dunque riconosciuta ai nonni una posizione di diritto autonomo, speculare a quella del figlio minore, di “ crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i nonni stessi”,  (art. 315-bis c.c. come diritto di portata generale, art. 155 c.c., art. 337)

Andrebbe anche tenuto conto, realtà che il giudice sembra non aver contemplato, quanto segue: un minore che viene strumentalizzato fin dalla tenera età, una volta maggiorenne non riuscirà mai a cancellare il plagio subito, realtà che, senza accorgersene in quanto consolidata, impedirà di avere un rapporto sereno con il padre e i nonni (nel caso di assegnazione dei figli alla madre), tanto da soffrire per tutta la vita portandosi il “veleno” al cimitero. Ed avvelenando anche gli altri, specie nel caso di inutili ed inefficaci contenziosi legali, dai quali non si rimedia certo la necessaria serenità. Anzi !

ARNALDO DE PORTI

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