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Frodi alimentari, riconoscerle per evitarle

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Frodi alimentari, riconoscerle per evitarle

Frodi alimentari, riconoscerle per evitarle e combatterle di Massimo Giubilesi
Adulterazione, contraffazione, sofisticazione. Sono tutte tipologie di frodi alimentari, alcune ledono la salute del consumatore, altre violano i diritti legali e commerciali. Tutte però sono soggette a sanzioni di un peso non indifferente e negli ultimi anni si sono riscontrati numerosi casi
 
Con l’espressione frode alimentare si fa riferimento a produzione, detenzione, commercio, vendita, somministrazione di alimenti non conformi alla leggi vigenti. Le frodi alimentari si dividono in: frodi sanitarie che ledono il diritto alla salute del consumatore tramite fatti che rendono nocivi alimenti, bevande e materiali che vengono a  contatto con alimenti; frodi commerciali che ledono i diritti contrattuali e patrimoniali del consumatore tramite i seguenti fatti:

•consegna o somministrazione di una cosa per un’altra, o diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità (515 CP)
•vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 CP)
•vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 CP)

Tipologia di frodi
Adulterazione. Messa in commercio di prodotti alimentari a cui sono stati sottratti componenti pregiati originari (latte scremato anziché latte intero; scarti di prodotti lattiero-caseari trattati e mescolati a formaggi destinati al consumo umano).
Contraffazione. Messa in commercio di prodotti alimentari con una composizione e valori differenti da quelli dichiarati, normalmente di minor qualità  (olio di semi anziché olio di oliva; commercializzazione di vini da tavola generici come vini Igt).
Sofisticazione. Messa in commercio di prodotti alimentari a cui sono stati aggiunti componenti di minor pregio (acqua aggiunta al latte = frode commerciale; metanolo aggiunto al vino = frode commerciale + frode sanitaria; miele contenente zuccheri estranei).
Alterazione. Messa in commercio di prodotti alimentari che hanno perduto le caratteristiche merceologiche, organolettiche e nutrizionali originarie (irrancidimento dell’olio; cessione di sapore e odore anomalo nell’acqua in Pet lasciata al sole).

Divieti e sanzioni penali (art. 5 Legge 283/62)
È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti di legge;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare uno stato di alterazione;
e), f) soppressi;
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura tossici per l'uomo.
Lettera a), b), c), g) Arresto fino a 1 anno o Ammenda da 309 a 30.987 euro.
Lettera d), h) Arresto da 3 a 12 mesi o Ammenda da 2.582 a 46.481 euro.

Frodi più frequenti negli ultimi anni

PRODOTTO- FRODI PIÙ FREQUENTI
 
Formaggi
 •aggiunta di grassi,  fecola, farina di patate, amidi, pectine, gomme viniliche, formaldeide, sostanze coloranti o minerali;
•vendita di formaggi di provenienza diversa, come tipici o Dop;
•formaggi pecorini o mozzarelle di bufala con percentuali più o meno elevate di latte vaccino;
•formaggi ottenuti con latte in polvere ricostituito;
•attribuzione della designazione di formaggio Doc a formaggi comuni.
 
Latte
 •annacquamento o aggiunta di acqua ossigenata per ridurre una carica batterica elevata;
•tenore di grasso differente rispetto a quello dichiarato in etichetta;
•commercializzazione di latte per neonati contenente proteine di soia geneticamente modificata;
•trattamenti di risanamento non consentiti;
•utilizzo di latte inacidito neutralizzato con l'aggiunta di alcali;
•latte fresco ottenuto da latte precedentemente pastorizzato;
•utilizzo di latte in polvere ricostituito
•utilizzo improprio di diciture come "naturale", "bio", "eco";
•presenza di colostro o latte mastitico.
 
Miele
 •aggiunta di zuccheri di altra origine;
•vendita di un miele di origine botanica diversa da quella dichiarata;
•vendita di mieli extracomunitari per mieli italiani.
 
Olio
 •olio extravergine contenente oli raffinati, sia di oliva che di semi;
•oli con tenori analitici non previsti dai regolamenti comunitari;
•oli di semi variamente colorati che possono venire spacciati per oli di oliva.
 
Pasta
 •uso di farine di grano tenero;
•impiego di altri cereali meno costosi, uso di semole di qualità scadente o avariate;
•aggiunta di coloranti o di additivi chimici per imitare le paste speciali o le paste all'uovo o per mascherare il tipo di sfarinato usato.
 
Pesce
 •insufflamento di aria per fare sembrare i pesci più nutriti;
•impregnazione con acqua per farli aumentare di peso;
•trattamento con nitrato di potassio per ravvivarne il colore;
•uso di coloranti artificiali;
•pesce venduto con nome non rispondente alla qualità reale;
•trattamento con perossido di idrogeno (acqua ossigenata) per ottenere un effetto conservante e donare al pesce un bell'aspetto chiaro e brillante;
•utilizzo di conservanti illegali. 
Riso
 •varietà di pregio minore a quella indicata;
•miscela di diverse varietà;
•vendita di riso proveniente dall'estero come se fosse prodotto nazionale;
• riso mal selezionato con aggiunta di chicchi rotti e elementi estranei mal conservati.
 
Uova
 •uova riportanti una data di preferibile consumo superiore ai 28 giorni consentiti;
•uova differenti per categoria di peso;
•uova conservate in frigo e vendute come fresche.
 
Vini
 •vini ottenuti dalla fermentazione di zuccheri di natura diversa da quelli dell’uva
•aggiunta di coloranti, alcol metilico, conservanti i illegali, aromatizzanti, antigelo;
•qualità inferiore a quella dichiarata in etichetta;
•eccesso di anidride solforosa o gradazione alcolica inferiore a quella
 

Reati, responsabilità e rischi per l'azienda
Il reato di frode è stato inserito nel D.Lgs 231/2001 (insieme ad altri reati di natura industriale) tra i presupposti atti a determinare la concorrente responsabilità amministrativa dipendente da reato, della persona giuridica. Tale decreto ha messo in discussione il principio di incapacità a delinquere della società, prevedendo che determinati reati, se commessi da soggetti che agiscono solo per interesse o vantaggio dell’azienda, determinano di conseguenza la diretta responsabilità dell’ente in questione. A carico dell’azienda sono previste onerose sanzioni pecuniarie e provvedimenti interdittivi.

La responsabilità dell’ente presuppone la presenza contemporanea di tre elementi:

•che il reato commesso sia incluso tra quelli indicati nel D.Lgs 231/2001;
•che il reato venga commesso da soggetti che ricoprono ruoli di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’ente, o che possiedono un’unità organizzativa dotata di autonomia, o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza;
•che la commissione del reato non miri ad un vantaggio esclusivo per il soggetto agente ma, contrariamente, sia parte di un più ampio interesse o vantaggio aziendale

fonte:http://www.italiaatavola.net/articoli.asp?cod=18371

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