Non c’è interesse a ricorrere e il ricorso è infondato nel merito: così il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso della Lega Nord per l’annullamento della delibera sul nuovo sistema della sosta su strada e nei parcheggi in struttura, approvata dal Consiglio comunale il 23 luglio 2013. L’oggetto della contestazione da parte dei consiglieri comunali della Lega non riguardava il contenuto della delibera, ma solo le procedure di organizzazione e funzionamento dell’Aula e, in particolare, il contingentamento dei tempi della discussione.
Il Tribunale amministrativo regionale riconosce che è interesse prioritario garantire il funzionamento del Consiglio e il diritto di decidere in tempo utile nel rapporto tra maggioranza e opposizione: motivo per cui il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Aula permette il contingentamento. Non solo: il Tar riconosce che la Lega ha avuto ampio spazio di discussione, e connette la scelta politica dei consiglieri di abbandonare l’Aula alla rinuncia alla discussione degli emendamenti.
In dettaglio, la sentenza della terza sezione del Tar esclude in primo luogo che “la norma del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale (art. 12, comma 5) impedisca l’esercizio del contingentamento durante la seduta, che può derivare da esigenze sorte durante la discussione”.
Il Tar stabilisce inoltre che “il ricorso è infondato anche nella parte in cui contesta che il contingentamento sia avvenuto non per gruppi consiliari ma per maggioranza e opposizione: la decisione di suddividere il tempo per macro aree politiche è stata dettata, infatti, dal rispetto per l’autonomia interna dei gruppi e destinata a garantire la parità di trattamento” tra i gruppi consiliari stessi, liberi di accordarsi tra loro.
Sempre secondo il Tar, l’infondatezza del ricorso della Lega Nord si estende anche ad altri due profili: il contingentamento “per fasi” e i diritti dei ricorrenti. Nel primo caso la sentenza ricorda che “il contingentamento può essere applicato a tutte le fasi della discussione e votazione o solo ad alcune”, essendo finalizzato ad arrivare a una decisione in tempo utile. Per quanto riguarda i diritti dei ricorrenti, il Tar ricorda che il gruppo consiliare Lega Nord “ha avuto a disposizione 3 ore e 17 minuti prima del contingentamento e 3 ore e 28 minuti dopo”, un tempo più che sufficiente per discutere, e stabilisce che “il motivo è generico e come tale inammissibile”: una decisione importante contro l’ostruzionismo non costruttivo.
Fonte: Comune di Milano



