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Sentenze favorevoli agli stranieri dalla Corte Costituzionale

| Scritto da Redazione
Sentenze favorevoli agli stranieri dalla Corte Costituzionale

ANCORA DUE SENTENZE FAVOREVOLI AGLI STRANIERI DALLA CORTE COSTITUZIONALE. ALTRO DURO COLPO AI PACCHETTI SICUREZZA E ALLE DISCIRIMINAZIONI
SENTENZA N. 331 DEL 16/12/2011 - SENTENZA N. 329 DEL 16/12/2011
CLANDESTINI, FAVOREGGIAMENTO SOFT  LA CONSULTA SMONTA ANCORA IL PACCHETTO SICUREZZA. TUTELE AGLI IMMIGRATI ANCHE  SENZA PERMESSO  È ILLEGITTIMO L'OBBLIGO DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
Fonte finanza.tgcom.mediaset.it – 17/11/2011 – Accedi alla pagina web  originale – Autore: Francesco Cerisano (ItaliaOggi)  La Consulta piccona un altro pezzo del pacchetto sicurezza Maroni. E dichiara  illegittimo l'obbligo di custodia cautelare in carcere per l'indagato per  favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Ciò che secondo la Corte
contrasta con la Costituzione non è tanto la presunzione di pericolosità in sé  del soggetto a carico del quale vi siano gravi indizi di colpevolezza per tale  reato, quanto piuttosto il suo carattere assoluto che vanifica il principio del «minore sacrificio necessario» in materia di misure cautelari.

Lo hanno stabilito i giudici delle leggi nella [url=]sentenza n. 331/2011 depositata ieri in cancelleria. Una decisione che si inserisce in un filone  giurisprudenziale consolidato col quale la Consulta dal 2010 (sentenza n.265)
in poi ha inteso delimitare l'automatismo della carcerazione preventiva. A  cominciare dall'analoga presunzione posta Omissis,,,
Indennità di frequenza anche senza carta di soggiorno. Una ulteriore buona  notizia per gli immigrati arriva da un'altra sentenza (n.329) depositata sempre  ieri dalla Consulta e redatta dal giudice Paolo Grossi. La Corte ha stabilito che l'indennità di frequenza, riconosciuta ai minorenni mutilati e invalidi  civili ed erogata alle stesse condizioni reddituali dell'assegno mensile di  invalidità, spetta anche al minore extracomunitario sprovvisto di carta di  soggiorno. Per la Corte costituzionale subordinare il beneficio al permesso di  soggiorno vanificherebbe la ratio stessa dell'indennità di frequenza.
Nell'attesa che decorrano i 5 anni di permanenza minima sul territorio  nazionale, infatti, verrebbero compresse «sensibilmente le esigenze di cura e  assistenza di soggetti che l'ordinamento dovrebbe invece tutelare». Di qui la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.80, comma 19 della  Finanziaria 2001 (legge n.388/2000).
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http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=23717#23717

I DOCUMENTI
SENTENZA N. 331 DEL 16/12/2011 - CORTE COSTITUZIONALE
Oggetto:Reati e pene - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Misure  cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, salvo che siano  acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari -
Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi  specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze  cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Ingiustificata
parificazione ai delitti di mafia - Violazione del principio del minore  sacrificio necessario della libertà personale, a fronte della deroga, priva di   una adeguata ragione, del regime ordinario delle misure cautelari personali -
Contrasto con la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva,  a fronte della attribuzione alla coercizione processuale dei tratti tipici  della pena.

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