ANCORA DUE SENTENZE FAVOREVOLI AGLI STRANIERI DALLA CORTE COSTITUZIONALE. ALTRO DURO COLPO AI PACCHETTI SICUREZZA E ALLE DISCIRIMINAZIONI
SENTENZA N. 331 DEL 16/12/2011 - SENTENZA N. 329 DEL 16/12/2011
CLANDESTINI, FAVOREGGIAMENTO SOFT LA CONSULTA SMONTA ANCORA IL PACCHETTO SICUREZZA. TUTELE AGLI IMMIGRATI ANCHE SENZA PERMESSO È ILLEGITTIMO L'OBBLIGO DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
Fonte finanza.tgcom.mediaset.it – 17/11/2011 – Accedi alla pagina web originale – Autore: Francesco Cerisano (ItaliaOggi) La Consulta piccona un altro pezzo del pacchetto sicurezza Maroni. E dichiara illegittimo l'obbligo di custodia cautelare in carcere per l'indagato per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Ciò che secondo la Corte
contrasta con la Costituzione non è tanto la presunzione di pericolosità in sé del soggetto a carico del quale vi siano gravi indizi di colpevolezza per tale reato, quanto piuttosto il suo carattere assoluto che vanifica il principio del «minore sacrificio necessario» in materia di misure cautelari.
Lo hanno stabilito i giudici delle leggi nella [url=]sentenza n. 331/2011 depositata ieri in cancelleria. Una decisione che si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato col quale la Consulta dal 2010 (sentenza n.265)
in poi ha inteso delimitare l'automatismo della carcerazione preventiva. A cominciare dall'analoga presunzione posta Omissis,,,
Indennità di frequenza anche senza carta di soggiorno. Una ulteriore buona notizia per gli immigrati arriva da un'altra sentenza (n.329) depositata sempre ieri dalla Consulta e redatta dal giudice Paolo Grossi. La Corte ha stabilito che l'indennità di frequenza, riconosciuta ai minorenni mutilati e invalidi civili ed erogata alle stesse condizioni reddituali dell'assegno mensile di invalidità, spetta anche al minore extracomunitario sprovvisto di carta di soggiorno. Per la Corte costituzionale subordinare il beneficio al permesso di soggiorno vanificherebbe la ratio stessa dell'indennità di frequenza.
Nell'attesa che decorrano i 5 anni di permanenza minima sul territorio nazionale, infatti, verrebbero compresse «sensibilmente le esigenze di cura e assistenza di soggetti che l'ordinamento dovrebbe invece tutelare». Di qui la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.80, comma 19 della Finanziaria 2001 (legge n.388/2000).
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http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=23717#23717
I DOCUMENTI
SENTENZA N. 331 DEL 16/12/2011 - CORTE COSTITUZIONALE
Oggetto:Reati e pene - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari -
Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Ingiustificata
parificazione ai delitti di mafia - Violazione del principio del minore sacrificio necessario della libertà personale, a fronte della deroga, priva di una adeguata ragione, del regime ordinario delle misure cautelari personali -
Contrasto con la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, a fronte della attribuzione alla coercizione processuale dei tratti tipici della pena.