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Si..si può essere licenziati anche negli enti Pubblici!

Società pubbliche, Enti, esuberi e riduzione del personale nella lex stabilità 2014

| Scritto da Redazione
Si..si può essere licenziati anche negli enti Pubblici!

La legge di stabilità per l’anno 2014 (legge n. 147/2013) è intervenuta massivamente, in ordine al tema della spesa per il personale, con riguardo specifico alle società pubbliche (in funzione di suo drastico contenimento). L’art. 1, comma 557, di detta legge, apportando modifica all’art. 18 del d.l. n. 112/2008 (segnatamente, sostituendone il comma 2bis) prevede, anzitutto, che le società pubbliche mutuino dagli enti che le partecipino le disposizioni normative cui questi sono soggetti, in materia di divieti, o di limiti, alle assunzioni del personale.

La norma in argomento specifica, inoltre, che la disciplina in predicato si applica alle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, che fruiscano di affidamenti diretti di servizi (senza gara) oppure che svolgano funzioni preordinate alla soddisfazione di interessi generali, di carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgano funzioni di supporto a pubbliche amministrazioni, inserite nel conto economico consolidato della PA.

In proposito, si discute molto vivacemente, in merito alla delimitazione dell’area coperta dalla disposizione normativa in argomento, al riguardo confrontandosi l’assunto di coloro (tra i vari, sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Liguria, deliberazione n. 18/2014 e sezione regionale di controllo della Lombardia della stessa Corte dei Conti, pareri n. 7/12, n. 219/12, n. 260/12) per i quali l’inserimento delle società in predicato nel ridetto conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione sarebbe “condicio sine qua non”, a fini di applicabilità dei limiti e delle regole in parola e l’asserto di coloro (sezione regionale della Corte dei Conti del Lazio, parere n. 143/2013, sezione regionale della Corte dei Conti della Toscana, parere n. 12/2013) per i quali, al contrario, andrebbero a quanto in oggetto assoggettate tutte le società pubbliche che posseggano (anche solo) i requisiti astratti - di massima, quelli previsti dal regolamento Sec 95 (regolamento CE n. 2223/96 del Consiglio del 25.6.1996) e dal manuale del Sec, sul disavanzo e sul debito pubblico, ossia le Unità istituzionali pubbliche che producano beni e servizi, non destinabili alla vendita, nell’ambito di gestioni finanziate prevalentemente con risorse della pubblica amministrazione - onde poter essere inserite in tale elenco (lo siano o meno). Tendenzialmente indiscusso è, invece, che soggette alle regole in predicato siano le società “in house”, posto che ciò emergerebbe in termini di limpidezza dalla disposizione di cui al d.l. n. 138/11, art. 3 bis.

La medesima fonte normativa prevede inoltre che alle società pubbliche di cui sopra si estendano gli obblighi di afferenza degli enti locali che le partecipino, in tema di contenimento di oneri contrattuali, retribuzioni ed indennità, erogate al personale dipendente. La stessa disposizione prevede inoltre che l’ente che partecipi le società in parola detti appositi atti di indirizzo, da recepire ad opera delle società in predicato, in sede di contrattazione di secondo livello.

Le regole come sopra riferite, prosegue la disposizione in parola, non riguardano però le società che gestiscano servizi pubblici locali a rilevanza economica, per le quali, invece, l’ente controllante stabilisce con un proprio atto i limiti cui le società stesse debbono attenersi (atto poi da recepirsi con provvedimento “unilaterale”, ad opera delle società medesime). È data facoltà, conclude la norma in argomento, alle amministrazioni in predicato, d’escludere dai vincoli relativi alle assunzioni del personale le sole aziende speciali ed istituzioni, che gestiscano servizi socio assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex Ipab) e farmacie.

Tanto premesso, le società pubbliche destinatarie del compendio normativo come sopra molto sinteticamente tratteggiato, onde rispettare i vincoli di spesa loro imposti, non potranno non misurarsi con la necessità di ridurre le proprie eccedenze di personale, nel corso del tempo venutesi realizzando. Ora, le società pubbliche, per quanto afferente alla disciplina del lavoro, sono assoggettate, come noto, alla regolamentazione di diritto comune, ossia, “in primis”, alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali. Pertanto se non c'è lavoro, come nelle Industrie e Attività Private, c'è il licenziamento, la Cassa Integrazione ,la Mobilità e gli Esodati.; e per gli ITALIANI meno TASSE ! ! Riduzione del Debito Pubblico, più risorse per investimenti e posti di lavoro Produttivi ! !

Fonte: miguel1947@libero.it

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