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Bodini P. Testamento biologico:di peggio non si poteva fare.

| Scritto da Redazione
Bodini P. Testamento biologico:di peggio non si poteva fare.

Commento sulla  legge del cosiddetto “Testamento Biologico”o meglio
Dichiarazioni Anticipate di Trattamento
La Camera dei Deputati è riuscita nel non facile compito di peggiorare il testo di legge approvato a suo tempo dal Senato riguardante le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento.
E’ diventata ancor di più una legge ideologica, unicamente tesa a ribadire principi già noti e già previsti dal nostro codice sulla proibizione della eutanasia e del suicidio assistito, ed ha ulteriormente ristretto il campo della possibile attuazione di volontà espresse dal paziente.
Oggi, in tutto il mondo, è applicato il principio del consenso informato: vale a dire che nulla può venire imposto al paziente se questi, adeguatamente informato della sua situazione clinica e delle possibili soluzioni, non dà il suo esplicito (e spesso scritto) consenso alla esecuzione dei vari esami e al trattamento in particolare se di tipo chirurgico.
Con la nuova legge, una volta che la persona ha perso le capacità cognitive, questo rapporto fondamentale tra medico e paziente viene completamente stravolto: le volontà, ancorché  scritte e validate, perdono valore divenendo mere “indicazioni” di cui si può tener conto e vengono limitate nella loro possibilità di espressione e quindi di libertà.
Mentre nella prima stesura approvata dal Senato era possibile mettere l’indicazione di trattamenti che venivano rifiutati (ad esempio una rianimazione invasiva con intubazione tracheale), con la nuova formulazione il paziente può solo “esprimere orientamenti e informazioni utili per il medico circa l’attivazione di trattamenti terapeutici”, quindi di fatto non può scegliere cosa accettare e cosa rifiutare.  Sull’alimentazione e idratazione vengono ribaditi gli orientamenti precedenti, vale a dire la irrinunciabilità a tali trattamenti: da persone coscienti possiamo rifiutarci di mangiare e bere, ma se perdiamo lo status di esseri ragionanti,  siamo costretti a nutrirci forzatamente.  Si arriva poi ad affermazioni che sconfinano nel patetico, quando si afferma che la nutrizione e idratazione “devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali per il corpo”.  Una proposizione priva, a mio avviso, di significato scientifico, fumosa e foriera di possibili contestazioni, perché vorrei sapere come si valuta il “non più efficaci” e cos’è la “fase terminale”.  Finisce il buon senso e la saggezza clinica ed avremo i giudici che dovranno decidere il “quando” e il “come”.  Ciò a maggior ragione se si va al comma successivo (comma 5 dell’art.3) ove si arriva ad asserire che le dichiarazioni anticipate assumono rilievo solo nel caso di “incapacità permanente” documentata da “accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale”: mancano solo gli esempi di alcuni elettroencefalogrammi  ed abbiamo trasformato una legge in un piccolo trattato di neuro-fisiopatologia.  Inoltre questo stato clinico deve essere certificato da un collegio medico, etc.  Un altro modo per rendere difficile l’applicazione delle volontà della persona.   Tradotto per i non addetti ai lavori, significa che per il classico paziente con demenza senile o affetto da malattia di Alzheimer, comunque non in grado di prendere decisioni sensate, le dichiarazioni anticipate non possono neanche essere prese in considerazione. 
Ovviamente non hanno nessun valore le volontà espresse dal paziente al di fuori delle norme di legge, nemmeno se testimoniate in modo univoco da una moltitudine di famigliari …e via dicendo; tutto ciò che si può immaginare per ostacolare ciò che dovrebbe essere una semplice espressione della propria volontà di accettare o meno un certo trattamento.
Una tale legge non trova riscontro in nessuna norma di altri Stati, almeno a mia conoscenza, si scontra con i principi della nostra Costituzione, che garantisce all’articolo 32 il diritto di scelta della persona, e del diritto internazionale.
Qualora questa legge, se dovesse essere così approvata anche dal Senato, superi il vaglio di costituzionalità (ed ho in questo senso molti dubbi), diventerà fonte di contenzioso giuridico infinito e verrà smontata pezzo per pezzo, su singoli ricorsi, da sentenze che ne dimostreranno gli errori di impostazione e l’inapplicabilità. 
Sembra di rivedere il film già visto con la legge 40 sulla fecondazione assistita.
Lo Stato non può uniformare le sue leggi a principi etici che si basano su pur rispettabilissimi principi di carattere religioso. 
Speriamo che la terza lettura di questa legge in Senato possa ancora modificarla in meglio, ma l’impianto è talmente sbagliato ideologicamente che vi sono poche speranze in questo senso. 
 La vera speranza è che questa legge scompaia, insieme alla maggioranza che l’ha votata.
Dott. Paolo Bodini (*)

Cremona 15 luglio 2011

(*)Già Sindaco del Comune di Cremona e Senato PD

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