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Direttori amministrativi delle scuole in provincia di Cremona. Interrogazione dell’On. Cinzia Fontana

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Direttori amministrativi delle scuole in provincia di Cremona. Interrogazione dell’On. Cinzia Fontana

Direttori amministrativi delle scuole in provincia di Cremona. Interrogazione dell’On. Cinzia Fontana
Interrogazione a risposta scritta
FONTANA CINZIA MARIA - Al Ministero della Pubblica Istruzione. Per sapere,

Premesso che:

- nelle scorse settimane, i Dirigenti Scolastici delle scuole cremonesi hanno ricevuto una intimazione-diffida da parte della Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di annullamento dei provvedimenti di ricostruzione della carriera dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi in servizio nelle scuole della provincia di Cremona;

- con l'istituzione della figura professionale del "Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - DSGA" (dall’1/9/2000), l'Amministrazione scolastica ha disposto l'inquadramento nel nuovo profilo professionale, senza soluzione di continuità, dei dipendenti già Responsabili amministrativi delle scuole, attraverso il riconoscimento del precedente servizio ai fini della progressione di carriera;

- le norme di riferimento per la determinazione dell’inquadramento economico nel nuovo profilo professionale consentivano agli interessati di scegliere fra due sistemi di calcolo: la “ricostruzione della carriera” e la “temporizzazione”;

- in provincia di Cremona i decreti di ricostruzione della carriera dei Direttori sono stati predisposti dalle scuole in applicazione della norma più favorevole per il personale, come previsto dall’art. 66, comma 6, del CCNL/1995, nonché dal Dpr 399/1988. Ciò è avvenuto previa intesa con le locali Ragionerie Provinciali dello Stato. Pertanto i provvedimenti in questione sono stati regolarmente vistati e registrati dagli stessi Organi di Controllo;

- la disciplina prevista dall’art. 66, comma 6 del CCNL/1995 è stata del resto confermata dal CCNL 24/07/2003, art. 132. Inoltre, nel 2007 il Miur, con nota prot. n. 5491/A del 19/03/2007, ha fornito una interpretazione certa riguardante la ricostruzione della carriera dei Dsga, prevedendo l’applicazione di quanto disposto dall’art. 66, comma 6, del CCNL/1995 e non l’istituto della temporizzazione;

- ora, a distanza di circa dieci anni, l’Ufficio Scolastico Regionale chiede l’annullamento dei provvedimenti di ricostruzione della carriera, imponendo il reinquadramento economico dei Dsga secondo il metodo della “temporizzazione”, con conseguente grave danno economico al personale in questione;

-se e come codesto Ministero intenda intervenire per riconoscere ai Direttori dei Servizi generali ed amministrativi delle istituzioni scolastiche i decreti di ricostruzione della carriera così come già regolarmente vistati e approvati dalla Ragioneria dello Stato, dando in questo modo una soluzione dignitosa e definitiva a questa categoria di lavoratori della scuola ed evitando l’insorgenza dei ricorsi da parte dei soggetti in servizio ed anche di quelli che già fruiscono del trattamento pensionistico, essendo sin troppo ovvio che i soggetti in questione, già fruitori degli effetti dell’atto definitivo che ha ricostruito la carriera dei medesimi, subiranno il pregiudizio conseguente all’atto di intimazione-diffida.

On. Cinzia Fontana

Parlamentare PD

5 febbraio 2014

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