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Scuola di Musica Monteverdi Scontro Presidente Allegri con il Sindaco e Salvelli (Stauffer)

Ecco la nota firmata insieme al Presidente della Fondazione Stauffer Paolo Salvelli e presentata al Cda dell'Istituto Monteverdi in risposta alla richiesta di chiarimenti ricevuta a inizio settembre dal Direttore Andrea Cigni e che rendiamo nota anche a seguito delle uscite sulla stampa del Presidente dell'Istituto Stefano Allegri.

| Scritto da Redazione
Scuola di Musica Monteverdi  Scontro Presidente Allegri con il Sindaco e Salvelli (Stauffer)

La presente nota è frutto di approfondimenti e incontri che hanno avuto origine a partire dalla richiesta di chiarimenti inviata dal Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” in data 6 settembre 2016; approfondimenti e incontri svolti con l’obiettivo di far chiarezza e ricomporre una situazione che giudichiamo allarmante, perché in grado di danneggiare l’Istituto, e con esso gli Studenti e le Istituzioni che lo compongono.

E’ superfluo evidenziare come, per il Comune di Cremona e per la Fondazione “Walter Stauffer”, l’Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi rappresenti un investimento essenziale nel sistema cognitivo della città e dunque nel suo futuro.

I principi che hanno guidato le riflessioni che con questa nostra condividiamo sono forse scontati ma ci sembra utile ricordarli:

-la chiarezza, la completezza e la trasparenza – amministrativa e organizzativa – ;

-la ripartizione fra le materie attribuite dalla legge alle competenze dei diversi organi dell’Istituto;

-il rispetto, professionale e personale, per le persone che li rappresentano.

V’è una prima questione giuridica, oggetto di contestazione, che attiene alle modalità dell’esercizio delle funzioni di Direttore dell’Istituto, con riferimento all’orario di lavoro ed al godimento di permessi per lo svolgimento di attività artistica.

Al riguardo, occorre osservare in via preliminare che, in assenza della sottoscrizione di uno specifico contratto di lavoro e in presenza del solo conferimento di incarico da parte del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è necessario fare riferimento ai principi di carattere generale ed alle pertinenti disposizioni dei contratti nazionali di lavoro. In proposito, va rilevata l’attuale insussistenza, nel contesto del vigente ordinamento giuridico, di un espresso obbligo prestazionale del personale ascritto a qualifica dirigenziale dipendente da amministrazioni pubbliche, in ragione della funzionalizzazione dell’obbligo contrattuale al conseguimento di appositi risultati di gestione, cui la determinazione di un minimum prestazionale apparirebbe estranea, trattandosi di responsabilità dirigenziale per raggiungimento di specifici obiettivi gestionali. L’art. 15 del CCNL per il personale dirigente dell’area V e l’art. 17 del CCNL relativo al personale dell’area VII (Dirigenza delle Università e degli Enti di sperimentazione e ricerca) prevedono, rispettivamente, che

“In relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, il dirigente organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico conferitogli” (art. 15, comma 1, CCNL Personale dirigente area V – “Impegno di lavoro”);

“Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’amministrazione di appartenenza, il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare” (art. 17, comma 1, CCNL Personale dirigente area VII – “Impegno di lavoro”).

La portata applicativa di tali previsioni può essere correttamente interpretata correlandola, in modo sistematico, alle disposizioni che le hanno precedute nei rispettivi ordinamenti, affermando una concezione del tempo di lavoro strettamente correlata alla responsabilità di risultato dirigenziale. L’ordinamento vigente prefigura un sistema basato sulla autoresposabilizzazione del dirigente: in tale ambito non è prevista alcuna quantificazione complessiva dell’orario di lavoro del dirigente, neppure attraverso la sola definizione di un limite massimo di durata delle prestazioni lavorative dovute. Spetta, invece, al dirigente la organizzazione complessiva del proprio tempo di lavoro in modo da assicurare il completo soddisfacimento dei compiti affidati e degli obiettivi assegnati.

Sono però emersi altri aspetti problematici, accomunati, a nostro parere, da una lettura poco chiara dei profili di competenza e delle attribuzioni degli organi dell’Istituto Monteverdi.

Al riguardo, la prima fonte da considerare è il DPR 132 del 28 febbraio 2003, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della l. 21 dicembre 1999, n. 508”.

Il Regolamento è chiaro e indica la soluzione a molte delle questioni affrontate.

Le più rilevanti riguardano:

•i poteri del Presidente in relazione alle informazioni relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell’istituto (timbrature, assenze, buste paga)

•la competenza relativa ai contratti di lavoro del personale docente

•la competenza relativa ai progetti didattici.

Esse trovano risposta nell’articolo 6 del DPR “Direttore”, che qualifica il Direttore come responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’istituzione. L’articolo 6 stabilisce inoltre che il Direttore ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attivita’ per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.

Il Comma 4 dell’articolo 6 assegna, inoltre, al Direttore la titolarità dell’azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

A nostro parere, tale formulazione non lascia margine ad alcun dubbio interpretativo.

Con riferimento alla materia della comunicazione istituzionale, del logo, nonché delle decisioni attinenti alla straordinaria amministrazione, quale la proposta della nuova sede del Conservatorio in Palazzo Stanga, esse andranno ricondotte alla competenza del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico secondo quanto stabilito dal DPR 132/2003 e precisato dallo Statuto: il Consiglio Accademico determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca; il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica definite dal Consiglio Accademico, stabilisce obiettivi e programmi della gestione amministrativa, e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell’Istituzione (approva i regolamenti, approva i bilanci, definisce l’organico, si occupa del patrimonio immobiliare). E’ utile ricordare che l’articolo 8 del DPR 132 attribuisce al Consiglio Accademico competenza residuale su ‘ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione’.

Da un lato, dunque, indirizzo su didattica, ricerca, produzione artistica; dall’altro, in attuazione di tale indirizzo, la fattibilità. Il tema della nuova sede andrà dunque valutato dal Consiglio Accademico per ciò che attiene alle ricadute sulla didattica, sulla ricerca, sulla produzione artistica; il CdA, sarà tenuto a valutarne le ricadute sulla gestione e la sostenibilità, tenuto conto delle considerazioni di natura anche non economica riguardanti il prestigio e l’immagine della Istituzione nel suo complesso.

La medesima dinamica riguarda il tema del logo, su cui non vorremmo dilungarci. Anch’esso, in modo diverso, attiene alla immagine della Istituzione e al suo rinnovamento; approvato dal Consiglio Accademico, esso potrà essere valutato dal CdA per ciò che attiene alle eventuali ricadute sulla gestione.

Quanto al funzionamento degli uffici e al tema delle verbalizzazioni, in assenza di un regolamento che disciplina l’organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell’istituzione, occorre ricordare che, secondo l’articolo 13 del DPR, “Alle strutture amministrative di cui al comma 1 e’ preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell’istituzione”.

Il Sindaco Gianluca Galimberti

 Il Presidente della Fondazione ‘Walter Stauffer’ Paolo Salvelli

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