Sabato, 20 aprile 2024 - ore 09.30

Art.18: ecco il testo del governo. Torna il reintegro.

| Scritto da Redazione
Art.18: ecco il testo del governo. Torna il reintegro.

Dopo le ultime modifiche, il "Disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" è pronto per sbarcare in Parlamento. L'articolo 14 stabilisce le tutele in caso di licenziamento illegittimo.
Ecco il testo della riforma varata dal governo. Il titolo del provvedimento è "Disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Il capo III del provvedimento è dedicato alla "Disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore" e l'articolo 14 in particolare norma le "Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo", ovvero le modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Qui una parte del testo dell'articolo in questione: "Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, perché il fatto contestato non sussiste o il lavoratore non lo ha commesso ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione".

La formula scelta dal governo, invece, per il reintegro in caso di licenziamenti economici è quella della "manifesta insussistenza". Sempre secondo l'articolo 14, infatti, il giudice applica il reintegro "nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma". Ovvero la determinazione dell'indennizzo.

Subito dopo si dice anche che: "Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo".

Tornando ai licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, in caso di reintegro l'indennità risarcitoria per il periodo non lavorato "non potrà essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.

"Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo".

Tornando ai licenziamenti economici, va sottolineato che, prima di arrivare davanti al giudice, le parti devono tentare una conciliazione. Nell'articolo 13 del testo presentato dal governo si legge: "Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (…), qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18 (…), deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore".

Nella comunicazione, il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicarne i motivi. La Direzione territoriale del lavoro, allora, convoca il datore e il lavoratore entro sette giorni. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di 20 giorni, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore, che può a questo punto ricorrere in giudizio.

fonte: http://www.rassegna.it/articoli/2012/04/5/85840/art18-ecco-il-testo-del-governo

1310 visite
Petizioni online
Sondaggi online

Articoli della stessa categoria