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Contratto di inserimento e part-time | MdL 2012 | G.C.Storti

| Scritto da Redazione
Contratto di inserimento e part-time | MdL 2012 | G.C.Storti

Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, si razionalizzano - concentrandole sui lavoratori ultra cinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi - le risorse impegnate nelle agevolazioni contributive previste, allo stato, nell’ambito della forma contrattuale del contratto di inserimento (che è, come è noto, un contratto a tempo determinato).
Tali agevolazioni consistono nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato (e ulteriori 6 mesi nel caso di successiva stabilizzazione, da fruirsi al termine del periodo di prova ove previsto) e di 18 mesi se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato.
Contratto di lavoro a tempo parziale
Al fine di incentivare l’impiego virtuoso dell’istituto, ostacolandone l’uso come copertura di utilizzi irregolari di lavoratori, si propone di istituire, nei soli casi di part-time verticale o misto, un obbligo di comunicazione amministrativa secondo modalità snelle e non onerose (sms, fax o PEC) e contestuale al già previsto preavviso di 5 giorni da dare al lavoratore in occasione di variazioni di orario attuate in applicazione delle clausole elastiche o flessibili.
Si intende inoltre prevedere, in caso di rilevanti motivi personali precisati dalla legge e in altre eventuali ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, la facoltà del lavoratore di esprimere un “ripensamento” nel caso di part-time flessibile o elastico.


MdL 2012  sta per Mercato del Lavoro riforma Fornero del 2012

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