Venerdì, 26 aprile 2024 - ore 00.42

Contratto di somministrazione di lavoro

| Scritto da Redazione
Contratto di somministrazione di lavoro

La Somministrazione di lavoro è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n° 276 del 2003 (legge Biagi), artt. da 20 a 28, sulla base della legge delega n° 30/2003, e prevede il coinvolgimento di tre soggetti:
a.) il somministratore, un'Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore;
b.) l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale;
c.) il lavoratore.

Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l'Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell'azienda utilizzatrice.
La Somministrazione di lavoro sostituisce il rapporto di lavoro interinale precedentemente presente nel diritto del lavoro, ed istituito dalla legge n° 196/1997, c.d. riforma Treu.
Soggetti coinvolti, ripartizione di diritti, obblighi ed oneri

Il lavoratore.
E’ legato da un rapporto lavorativo con un somministratore, un soggetto autorizzato secondo precise regole previste dalla legge, da parte del Ministero del lavoro e definita Agenzia per il lavoro, registrata in un apposito albo.

Il prestatore di lavoro.
Pertanto viene richiesto, e dunque utilizzato, da un terzo soggetto utilizzatore, in sostanza l'azienda, nel periodo interessato ne assume tuttavia la direzione ed il controllo, con possibilità di utilizzazione in appalto e di distacco presso altre strutture, alla stregua di qualsiasi altro dipendente e quindi seguendo le regole contrattuali previste.

L'utilizzatore
Non assume tuttavia il potere disciplinare che rimane riservato al somministratore, salvo tuttavia l'onere per il primo di comunicare a questi gli elementi che possano costituire oggetto di contestazione disciplinare. Al lavoratore spetta una retribuzione non inferiore a quella dei lavoratori dipendenti dal soggetto utilizzatore, ed alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali sono obbligati in solido il somministratore e l'utilizzatore.
A titolo di sanzione civile la legge prevede che il mancato rispetto delle disposizioni del decreto predetto portano a costituire in capo all'utilizzatore un rapporto di lavoro subordinato ordinario. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal D. Lgs. n. 276/2003, art. 29 ss.

Tipologie di somministrazione
Il contratto di somministrazione sino alla legge n° 247/2007, relativa all'approvazione del c.d. "Protocollo Welfare", il rapporto poteva essere stipulato come:
contratto di lavoro a tempo determinato,
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In questo ultimo caso si dava luogo, secondo il decreto legislativo n. 276 del 2003, attuativo della cd. Legge Biagi, al fenomeno dello staff leasing.
In seguito alle modifiche apportate dalla legge 247/2007 la somministrazione a tempo indeterminato è abrogata e sopravvive solo la fattispecie a termine.
A cura Gian Carlo Storti
30 novembre 2011

1601 visite
Petizioni online
Sondaggi online

Articoli della stessa categoria