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Il lavoro a domicilio

| Scritto da Redazione
Il lavoro a domicilio

Il lavoro a domicilio è una particolare tipologia di contratto di lavoro, nella quale la prestazione è resa al domicilio del lavoratore, ovvero in locali di cui questi abbia a qualsiasi titolo la disponibilità.
Nell'ordinamento italiano, l'istituto del lavoro a domicilio è regolato dalla l. 18.12.1973, n. 877
Questo contratto può soddisfare sia l'interesse dell'impresa di realizzare l'opportuno decentramento di talune attività, sia l'interesse del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa in un luogo di sua convenienza e scelta.
Può costituire, tuttavia, un espediente del datore di lavoro per confinare il prestatore all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore a domicilio resta a tutti gli effetti un lavoratore subordinato.
 Egli deve infatti:
-custodire il segreto sul modello del lavoro affidatogli;
-attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore riguardo alla esecuzione del lavoro oggetto del contratto stesso;
-astenersi dall'eseguire lavori in proprio o per conto di terzi in concorrenza con l'imprenditore-datore di lavoro.

Attività vietate
1.lavorazioni che comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari;
2.azienda interessata a programmi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, per un periodo di tempo di un anno dall'adozione dell'ultimo provvedimento;
3.azienda che, dopo aver ceduto a terzi macchinari ed attrezzature, continui la medesima lavorazione affidandola a lavoratori a domicilio

I soggetti
La legge prevede che i lavoratori a domicilio debbano essere iscritti in un apposito registro tenuto a cura dei Centri per l'impiego. I datori di lavoro che intendano avvalersi di lavoratori a domicilio sono tenuti ad iscriversi in un apposito "registro dei committenti", tenuto dalle Direzioni provinciali del lavoro

La retribuzione
Il calcolo della retribuzione avviene in base al sistema delle tariffe di cottimo pieno, fissate dai contratti collettivi di lavoro.
La contrattazione collettiva determina convenzionalmente il tempo che un lavoratore di media capacità impiega a svolgere la lavorazione oggetto della commessa.
Se il contratto collettivo non prevede le tariffe di cottimo, la legge dispone che esse siano determinate da una Commissione (a composizione mista lavoratori - datori di lavoro) istituita presso le Direzioni regionali del lavoro.
I contratti collettivi prevedono inoltre ulteriori voci retributive, quali il trattamento di fine rapporto, la maggiorazioni per il lavoro festivo o notturno, il rimborso spese per l'uso di attrezzature di proprietà del lavoratore.

Nota a cura di Gian Carlo Storti
Direttore  sito www.welfarenetwork.it
Li 27 dicembre 2011

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