Sabato, 20 aprile 2024 - ore 08.47

Riforma del lavoro: le novità del contratto a progetto

| Scritto da Redazione
Riforma del lavoro: le novità del contratto a progetto

Il progetto deve essere specifico, determinato dal committente e svolto in maniera autonoma dal collaboratore e se svolge attività analoghe a quelle dei dipendenti si considera rapporto subordinato.
La riforma del lavoro 2012, targata Fornero, ha messo mani sul contratto a progetto, introducendo disposizioni che possano evitarne un uso improprio da parte dei datori di lavoro.

Contratto a progetto
La particolarità del nuovo contratto a progetto infatti è che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Progetto specifico perché funzionalmente collegato a un certo risultato finale.

Il progetto deve essere specifico
Nel contratto di lavoro deve essere descritto il progetto, individuando il suo contenuto caratterizzante e il risultato finale che si intende perseguire. Il contratto a progetto inoltre non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che potranno anche essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Contratto a progetto: quando è rapporto subordinato?
Si considera rapporto di lavoro subordinato sin dalla data della sua costituzione, il contratto a progetto quando l’attività del collaboratore è svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi. Si tratta di una presunzione relativa, visto che il committente potrà fornire prova contraria.

Partita Iva come collaborazione continuativa
Le collaborazioni coordinate e continuative rese da titolari con partita IVA  quando:
-la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell’arco dell’anno solare;
-il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più del 80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;
- il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

A cura di Gian Carlo Storti

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