Riforma MdL : AMMORTIZZATORI SOCIALI . ASPI ( 2 parte)
Gli interventi previsti mirano a ripristinare la coerenza tra flessibilità e coperture assicurative, ad ampliare e rendere più eque le tutele fornite dal sistema, a limitare le numerose distorsioni e spazi per usi impropri insiti in alcuni degli strumenti attualmente esistenti. A questo scopo si riordinano e migliorano le tutele in caso di perdita involontaria della propria occupazione; si estendono le tutele in costanza di rapporto di lavoro ai settori oggi non coperti dalla Cassa integrazione e straordinaria; si prevedono strumenti che agevolino la gestione delle crisi aziendali per i lavoratori vicini al pensionamento.
La proposta di riforma si articola su tre pilastri:
- Assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI), a carattere universale
- Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, fondi di solidarietà)
- Strumenti di gestione degli esuberi strutturali
Un sistema siffatto è ritenuto essenziale per garantire una copertura adeguata dal rischio di disoccupazione (totale o parziale), eliminando pertanto la necessità di intervenire con provvedimenti ad hoc, caratterizzati da ampia discrezionalità (deroghe).
Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI) - Situazione a regime
La riforma si caratterizza, a regime, rispetto all’attuale sistema di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, per un incremento dell’ambito soggettivo di copertura. Dal punto di vista degli importi e delle durate vi è una convergenza rispetto agli attuali trattamenti di disoccupazione ordinaria e di mobilità.
La nuova Assicurazione sociale per l’impiego è destinata a sostituire i seguenti istituti oggi vigenti:
- indennità di mobilità ,indennità di disoccupazione non agricola ordinaria disoccupazione con requisiti ridotti, speciale edile (nelle tre diverse varianti)
Riforma MdL : AMMORTIZZATORI SOCIALI . ASPI ( 2 parte)
Ambito applicazione ASPI
L’ambito di applicazione viene esteso - tra i lavoratori dipendenti - agli apprendisti e agli artisti, oggi esclusi dall’applicazione di ogni strumento di sostegno del reddito. Restano coperti dalla nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti del settore privato ed i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2011) con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato (es. tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, etc.). Con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, pur esclusi dall’ambito di applicazione dell’ASpI, si rafforzerà e porterà a regime il meccanismo una tantum oggi previsto.
Requisiti accesso ASPI
Requisiti di accesso analoghi a quelli che oggi consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria: 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell’ultimo biennio.
Durata massima ASPI
-12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età
-18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento)
Importo ASPI
- eliminazione del massimale basso (931,28); resta il massimale alto (1.119,32, rivalutati annualmente sulla base dell’indice dei prezzi FOI)
- percentuale di commisurazione a scaglioni:
*o75% fino alla retribuzione di 1.150 euro (rivalutati annualmente sulla base dell’indice dei prezzi FOI);
*o25% per la parte di retribuzione superiore a 1.150 € e fino al massimale;
- Abbattimento del 15% dell’indennità dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6 mesi
- retribuzione di riferimento legata all’intero periodo biennale di contribuzione
La nuova ASpI concede trattamenti iniziali pressoché analoghi all’indennità di mobilità per le retribuzioni fino a 1.200 euro mensili (comprensivi dei ratei di mensilità aggiuntive), e decisamente più elevati per quelle superiori a tale livello. In confronto con l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria è sempre più favorevole, fatta eccezione per le retribuzioni comprese tra 2.050 e 2.200 € mensili.
Riforma MdL : AMMORTIZZATORI SOCIALI . Mini ASPI ( 3 parte)
Nuova occupazione
Si prevede che i periodi di lavoro inferiori a 6 mesi sospendano il trattamento, con ripresa alla fine del periodo di lavoro (ai fini dell’applicazione del decalage). I periodi di lavoro superiori a 6 mesi fanno ripartire il trattamento (in presenza dei requisiti contributivi).
Assicurazione sociale per l’Impiego - trattamenti brevi (Mini-ASpI)
Viene del tutto modificato l’impianto dell’attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. L’indennità viene pagata nel momento dell’occorrenza del periodo di disoccupazione e non l’anno successivo. Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (mobili).
L’indennità verrà calcolata in maniera analoga a quella prevista per l’ASpI. La durata massima è posta pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Sarà tuttavia prevista la sospensione dell’erogazione del beneficio per periodi di lavoro inferiori a 5 giorni.
Contribuzione per ASPI
La contribuzione sarà ovviamente estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell’ambito di applicazione della nuova indennità, nella seguente misura:
- Aliquota pari a 1,31% per i lavoratori a tempo indeterminato (sarà mantenuta l’attuale aliquota di copertura dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria)
- Aliquota aggiuntiva del 1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato L’aliquota aggiuntiva non si applicherà ai lavoratori assunti in sostituzione di altri lavoratori.
Riforma MdL : AMMORTIZZATORI SOCIALI . Mini ASPI ( 4 parte)
Ancora sulla contribuzione per l’ASPI
Saranno inoltre esclusi dall’applicazione della contribuzione addizionale i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, valutando, eventualmente, anche quanto sinora previsto dai contratti e accordi collettivi. L’aliquota aggiuntiva non si applicherà inoltre agli apprendisti (in quanto contratti di lavoro a tempo indeterminato). Con riferimento ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato l’aliquota aggiuntiva dell’1,4% sarà compensata da una riduzione di pari importo dell’aliquota di cui all’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 276/2003. In caso di trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato si avrà una restituzione pari all’aliquota aggiuntiva versata, con un massimo di 6 mensilità; la restituzione avviene al superamento del periodo di prova, ove previsto.
Sarà inoltre previsto un contributo di licenziamento da versare all’Inps all’atto del licenziamento (solo per rapporti a tempo indeterminato), pari a 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine); si applica anche agli apprendisti nei casi diversi da dimissioni (si applica anche nel caso di recesso alla fine del periodo di apprendistato).La contribuzione sopra descritta sostituirà le seguenti aliquote oggi a carico dei datori di lavoro: Disoccupazione involontaria 1,31; Aliquota aggiuntiva per disoccupazione nel settore edile 0,80; Mobilità 0,30.
Abrogazioni di legge in contrasto nuova normativa
La riforma comporterà l’abrogazione delle seguenti norme:
- Indennità di mobilità (L. 223/1991, artt. da 4 a 7; l’articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis e l’art. 5, commi da 1 a 5, vanno ripresi e inseriti nell’articolo 24);
- Incentivi per iscritti nelle liste di mobilità (art. 8 e art. 25, comma 9);
- Disoccupazione nei casi di sospensione (D.L. 185/2008, art. 19, comma 1, lett. a) e b));
- Disoccupazione per apprendisti (D.L. 185/2008, art. 19, comma 1, lett. c);
- Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato (art. 13 D.Lgs. 276/2003)
Cassa Integrazione Straordinaria
La necessità di eliminare, a decorrere dal 2014, i casi in cui la CIGS copre esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro induce a ritenere necessaria l’eliminazione della causale per procedura concorsuale con cessazione di attività (art. 3, L. 223/1991).
Addizionale comunale sui diritti di imbarco
A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme di cui all’articolo 6-quater, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno dell’Inps, a parziale ristoro degli incrementi di spesa derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali.
Nota a cura di Gian Carlo Storti



