Una prima area di intervento riguarda gli istituti contrattuali esistenti. L’azione mira a preservarne gli usi virtuosi e a limitarne quelli impropri, al solo scopo di abbattere il costo del lavoro aggirando gli obblighi previsti per i rapporti di lavoro subordinato.
L’impianto generale individua un percorso privilegiato che vede nell’apprendistato - inteso nelle sue varie formulazioni e platee - il punto di partenza verso la progressiva instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Pur mirando a favorire la costituzione di rapporti di lavoro stabili, la riforma intende
preservare la flessibilità d’uso del lavoro necessaria a fronteggiare in modo efficiente sia le normali fluttuazioni economiche, sia i processi di riorganizzazione.
A questo fine sono previsti:
-interventi puntuali che limitino l’uso improprio e distorsivo di alcuni istituti contrattuali e,
quindi, la precarietà che ne deriva;
-una ridefinizione delle convenienze economiche relative dei diversi istituti contrattuali che tenga conto del rispettivo grado di flessibilità e - di conseguenza - del costo atteso a carico del
sistema assicurativo che ne deriva;
-una più equa distribuzione delle tutele, con interventi sulla flessibilità in uscita rivolti a reprimere pratiche scorrette (ad esempio, le cosiddette dimissioni “in bianco”), a rafforzare le tutele per
licenziamenti discriminatori, ad adeguare al mutato contesto economico la disciplina dei licenziamenti individuali, in particolare quelli per motivi economici;
-una adeguata modulazione del regime transitorio degli istituti.
Seguono le varie tipologie contrattuali e informazioni alla regolazione del ricorso alle forme contrattuali flessibili.
Gian Carlo Storti
30 aprile 2012



