Giovedì, 28 marzo 2024 - ore 21.34

Usura e tassi soglia. Sommare interessi corrispettivi e moratori. La clausola di salvaguardia non conta

Per la corretta verifica del superamento del “tasso soglia” anti-usura è necessario cumulare sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori.

| Scritto da Redazione
Usura e tassi soglia. Sommare interessi corrispettivi e moratori. La clausola di salvaguardia non conta

 Per la corretta verifica del superamento del “tasso soglia” anti-usura è necessario cumulare sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori.

La presenza di una clausola di salvaguardia all'interno di un contratto di mutuo non è di per sé idonea ad escludere automaticamente il superamento del “tasso soglia”.

Due passaggi fondamentali su cui si consolida un orientamento della Cassazione che fa chiarezza su aspetti essenziali nella vita di numerosi consumatori che si trovano a fare - è proprio il caso di dirlo - i conti, e da parecchio tempo, con tassi che secondo la matematica sarebbero usurai perlomeno in base agli art. 1815 c.c. e 644 c.p.; ma poi, dopo la contestazione formale, vengono “spiegati” come “regolari”, spesso con interpretazioni faziose, strumentali, in alcuni casi spudoratamente destituite di fondamento. Basate su di un opera di convincimento perpetrata dal personale delle banche, in non pochi casi creativa o respingente unicamente per prassi consolidata.

Molti risparmiatori hanno invece proprio ragione.

La verità è che dalla matematica vera e propria accade che in Banca, per spiegare come mai il tasso sfora (per le tasche del cliente) ma “non sfora” (per l'Istituto di credito), si è per troppo tempo passati attraverso una strana forma di alchimia che mescola parole e dati tecnici al solo scopo di rendere incomprensibile la questione per il risparmiatore medio e sentenziargli che lo sforamento del “tasso soglia” in un modo o nell'altro non c'è stato.

Le cose invece non stanno affatto così.

Nei rapporti bancari anche gli interessi convenzionali di mora al pari di quelli corrispettivi sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che laddove la loro misura oltrepassi il “tasso soglia” previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 si configura la c.d. usura oggettiva che determina la nullità della clausola ai sensi dell'articolo 1815, comma 2°, del codice civile.

Difatti, e in modo cristallino, tale condivisibile interpretazione valorizza il tenore letterale dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. laddove prevedono rispettivamente la sanzione della nullità civilistica il primo, e gli elementi costitutivi del reato di usura il secondo, non ponendo distinzione alcuna tra interessi corrispettivi e interessi moratori, e valorizzando entrambe le specie per la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia.

A questo punto viene da domandarsi: che cos'è la clausola di salvaguardia?

Quella che cioè di solito viene indicata dal bancario di turno, e mostrata al cliente con l'indice della mano puntato sul solito pezzo di carta che darà torto al risparmiatore (guarda caso), quasi a voler significare: “se c'è scritto così può stare tranquillo”.

Mica tanto in verità.

La presenza della clausola di salvaguardia consiste (solo) in una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca perché non vengano mai applicati, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quelli massimi consentiti dalla legge. In pratica è un modo per impegnarsi a non violare il “tasso soglia”. Ma non significa che poi questo non accada.

Proprio per questa ragione la presenza della clausola di salvaguardia si traduce nel presupposto che in caso di contestazione spetterà alla Banca, secondo le regole della responsabilità ex. contractu, l'onere di provare di aver regolarmente (ed effettivamente) adempiuto all'impegno assunto.

Quindi la presenza di questa clausola non è assolutamente da considerarsi come una sorta di impossibilità che si verifichi l'usura, essendo solo una clausola la cui effettiva applicazione dev'essere oggetto di dimostrazione.

Pertanto ogni volta che vi siete eventualmente sentiti dire: “se c'è questa clausola può star tranquillo/a che non si è verificato alcuno sforamento nell'usura perchè viene automaticamente ridotta..” o altro di simile.. questo non è vero. Bensì tutto da dimostrare.

Giova sottolineare inoltre che non è di alcun ostacolo la circostanza che le Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del TEGM (Tasso effettivo globale medio).

Infine è bene ribadire la diversità dei rimedi, ex. 1815 c.c. e 1384 c.c. Il primo ha come conseguenza l'invalidità della pattuizione, mentre il secondo la riduzione ad equità. Come noto, gli interessi convenzionali di mora assolvono alla funzione di una clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva forfettaria del danno da ritardato pagamento. La nullità comminata dall'art. 1815 c.c. presuppone la violazione formale del “tasso soglia”, sicchè la clausola contrattuale è valida o è invalida anche per un solo centesimo di punto percentuale in più o in meno. L'art. 1384 c.c. invece consente al giudice di intervenire tutte le volte in cui ritiene l'eccessività del saggio di mora convenuto fra le parti, a prescindere dalla circostanza che oltrepassi o sia attestato al di sotto del tasso soglia.

In buona sostanza non c'è alcuna sovrapposizione fra i due articoli che disciplinano fattispecie ben diverse fra loro.

Data l'importanza della corretta interpretazione di queste norme, e la rilevanza nella vita di tutti i giorni delle famiglie e dei consumatori, l'invito è sempre quello alla cautela e ad affidarsi per le debite verifiche / suggerimenti o spiegazioni ad un qualificato professionista.

 

 

 

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