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Voucher: le onlus devono fare solo la comunicazione all’Inps

Lavoro tramite voucher: le onlus non devono fare la comunicazione sulla prestazione lavorativa all’Ispettorato nazionale del lavoro. Devono soltanto fare la comunicazione all’Inps su luogo e data della prestazione lavorativa.

| Scritto da Redazione
Voucher: le onlus devono fare solo la comunicazione all’Inps

Voucher: le onlus devono fare solo la comunicazione all’Inps

Lavoro tramite voucher: le onlus non devono fare la comunicazione sulla prestazione lavorativa all’Ispettorato nazionale del lavoro. Devono soltanto fare la comunicazione all’Inps su luogo e data della prestazione lavorativa.

E’ uno dei chiarimenti forniti dal Ministero a domande in materia di utilizzo di voucher-lavoro, in particolare riguardo all’obbligo di preventiva comunicazione.

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Voucher / lavoro accessorio: regole, procedura telematica, comunicazioni obbligatorie

Con lavoro accessorio si è inteso regolamentare quelle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma caratterizzate da un limite prettamente economico e dal pagamento attraverso dei voucher.

Si tratta perlopiù di quelle attività lavorative che potrebbero collocarsi al di fuori della legalità, nell'ottica di una maggiore tutela del lavoratore.

Per contratto di lavoro accessorio si intende l’insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 7.000 netti (€9.333 lordi) nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Qualora il committente sia un imprenditore o un professionista le prestazioni di lavoro accessorio rese a loro favore non possono eccedere il limite di € 2.000 nell’anno civile per ciascun lavoratore.

Il Decreto Legislativo n. 81/2015 ha confermato  il venire meno così della caratteristica dell’occasionalità - già eliminata dal Decreto Legge 76/2013 - e la possibilità che il lavoro accessorio possa essere usato per qualsiasi tipo di attività. Con il Decreto Legislativo n. 185/2016 è prevista una nuova comunicazione obbligatoria da inviare almeno 60 minuti prima dell'utilizzo dei buoni lavoro e una specifica sanzione amministrativa che va da 400 euro a 2400 euro per ogni rapporto di lavoro non comunicato.

Con la circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni operative sull’utilizzo del lavoro accessorio, precisandone anche le modalità operative e individuando gli indirizzi di posta elettronica delle proprie sedi territoriali per l’invio delle comunicazioni relative all’inizio della prestazione lavorativa.

Il lavoro accessorio si utilizza, quindi, in diversi ambiti: agricolo, commerciale, turistico, dei servizi, della Pubblica Amministrazione, rispettando comunque i vincoli di contenimento delle spese di personale previsti dalla normativa di settore, oppure, dai patti di stabilità interni.

È vietato ricorrere al lavoro accessorio per l'esecuzione di appalti di opere e servizi, fatte salve specifiche deroghe da individuarsi tramite un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In agricoltura sono previste alcune specifiche limitazioni, in particolare, questi datori di lavoro possono ricorrere al lavoro accessorio per le:

attività lavorative occasionali di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani under25. Per questi ultimi è necessario che l’attività sia compatibile con gli impegni scolastici, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, mentre potranno essere svolte in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitari;

attività agricole, anche non stagionali, svolte a favore di piccoli produttori agricoli (aziende agricole cha hanno un volume d’affari non superiore a € 7.000) che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

I percettori di cassa integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, potranno lavorare con contratto di lavoro accessorio per un compenso massimo di € 3.000 netti nell’anno civile. Tale limite per l’anno 2015, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1° gennaio 2015 al 24 giugno 2015. L’INPS è incaricato a detrarre la contribuzione figurativa dalle misure di sostegno, conguagliando con gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio.

Per specifiche categorie di soggetti in stato di disabilità, detenzione, tossicodipendenza e per i beneficiari di ammortizzatori sociali è prevista la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio, secondo una regolamentazione speciale che sarà individuata da un apposito decreto ministeriale.

Per il lavoratore, il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato.

I compensi percepiti con il lavoro accessorio concorrano alla determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Il pagamento della prestazione occasionale di tipo accessorio avviene attraverso i cosiddetti voucher (o buoni lavoro) che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

Maggiori chiarimenti sul lavoro accessorio e sull'utilizzo dei voucher a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2015 sono stati forniti dalla Circolare INPS n. 149/2015.

Per i buoni già richiesti alla data del 25 giugno 2015 si applicheranno fino al 31 dicembre 2015 le previgenti disposizioni che prevedevano un ricorso al lavoro accessorio nel limite dei € 5000 (5060 netti) per la totalità dei committenti e di € 2.000 per ciascun singolo committente.

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