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Amianto.Le norme a tutela dei lavoratori

| Scritto da Redazione
Amianto.Le norme a tutela dei lavoratori

Normativa europea  a tutela dei lavoratori  che operano su impianti di  amianto
Il 5 gennaio 2010 è entrata in vigore la direttiva europea 2009/148/CE del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (Gazzetta Ufficiale dell’UE L330/28 del 16 dicembre 2009), che sostituisce la precedente direttiva 83/477/CEE del 19 settembre 1983 e le sue successive modifiche.

Come le precedenti, la nuova direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell’amianto con prodotti meno pericolosi.

In particolare, l’articolo 8 ribadisce che “i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,1 fibre per cm3 , misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore”.

L’articolo 6 precisa che l’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere per tutte le attività ridotta al minimo e in ogni caso al di sotto del valore limite di 0,1 fibre per cm3, attraverso le seguenti misure:
-        il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
-        i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell’aria;
-        tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere regolarmente sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione;
-        l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
-        i residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto.

L’articolo 12 precisa invece che, per talune attività quali lavori di demolizione, di rimozione dell’amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite di 0,1 fibre per cm3, il datore di lavoro deve stabilire le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare:
-        i lavoratori devono ricevere un apposito dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale che essi devono indossare;
-        devono essere affissi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato all’articolo 8 della direttiva;
-        deve essere evitata la dispersione della polvere prodotta dall’amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.
I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento devono essere consultati su tali misure prima di procedere a tali attività.

Nell’articolo 14 viene altresì precisato che i datori di lavoro devono prevedere un’idonea formazione per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto e che tale formazione deve avvenire senza alcun onere a carico dei lavoratori e a intervalli regolari.

L’articolo 19 stabilisce che, fatte salve alcune eccezioni, i lavoratori esposti devono essere iscritti dal datore di lavoro in un registro che indichi il carattere e la durata della loro attività, nonché il tipo di esposizione, cui avranno accesso il medico o altra autorità responsabile del controllo sanitario, nonché ogni lavoratore interessato e, in forma collettiva ed anonima, anche tutti i lavoratori e i loro rappresentanti.

L’articolo 3 ammette che alcune norme di sicurezza e informazione possano non essere applicate quando il lavoro prevede:
-        brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
-        la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;
-        l’incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
-        la sorveglianza e il controllo dell’aria e il prelievo di campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Come si vede le normative europee sono chiare e precise e finalmente tutelano di più i lavoratori.
Al di là quindi della decisione di aprire o meno una discarica di amianto sul nostro territorio  cremonese questi tipi di impianti devo essere molto sicuri al fine di tutelare la salute del lavoratori.

scheda a cura di Gian Carlo Storti
storti@welfareitalia.it

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