Lunedì, 06 maggio 2024 - ore 10.48

Bancarotta semplice e Bancarotta fraudolenta

La bancarotta consiste nell'insolvenza dolosa (bancarotta fraudolenta) oppure colposa (bancarotta semplice) dell'imprenditore commerciale che viene dichiarato fallito.

| Scritto da Redazione
Bancarotta semplice e Bancarotta fraudolenta

Il termine bancarottaderiva dall'uso medievale di rompere il banco di un banchiere fallito. I connotati della bancarotta sono riconducibili nel complesso a un'attività di dissimulazione delle proprie disponibilità economiche reali, oppure a un'attività di destabilizzazione del proprio patrimonio, diretta a realizzare una insolvenza, anche apparente, nei confronti dei creditori. L'esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento è però necessaria perché si possano configurare dei reati fallimentari.

Si ha la bancarotta fraudolenta nei seguenti casi:

- nel caso in cui l'imprenditore abbia occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni oppure, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, abbia esposto o riconosciuto passività inesistenti;

- nel caso in cui abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li abbia tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Si ha la bancarotta semplice qualora, fuori dai casi precedenti, l'imprenditore:

- abbia fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

- abbia consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura fortuna o manifestazioni imprudenti;

- abbia compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

- abbia aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;

- non abbia soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena prevista per la bancarotta semplice si applica al fallito che, durante i tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento oppure dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una durata minore, non ha tenuto i libri o le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Il reato di bancarotta è punito con la reclusione, a cui si aggiungono pene accessorie.

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