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Contratto individuale:orario,riposi,ferie,potere disciplinare

| Scritto da Redazione
Contratto individuale:orario,riposi,ferie,potere disciplinare

Tempo della prestazione di lavoro (Orario di lavoro)
Il contratto di lavoro individuale è un contratto di durata che, pertanto, prevede l'adempimento di obbligazioni continuative da adempiere nel tempo. L'orario di lavoro è disciplinato solitamente dalla contrattazione collettiva, nonostante l'art.36 della Costituzione ponga dei limiti dell'orario di lavoro da stabilire con legge. La legge più recente è il d.lgs. n.66 del 2003, che cambia il limite tassativo precedente di orario fisso giornaliero, stabilendo che il lavoratore ha sempre e comunque diritto ad almeno 11 ore di riposo ogni 24 ore.
L'orario settimanale, invece, si divide in normale (40 ore lavorative, sempre riducibili dalla contrattazione collettiva) e massimo (variabile a seconda della contrattazione collettiva. Il ricorso al lavoro straordinario è consentito nei limiti della disciplina sindacale e, ove manchi, soltanto col consenso del lavoratore per un massimo annuale di 250 ore. La prestazione straordinaria è dovuta al datore in particolari situazioni di esigenza tecnica-produttiva che rendono impossibile l'assunzione di ulteriore personale o per cause di forza maggiore, grave pericolo e simili.
Il lavoro straordinario deve essere necessariamente retribuito con una maggiorazione del salario prevista dai contratti collettivi, sostituibile o integrabile soltanto da riposi aggiuntivi.

Riposi, ferie e festività
Ogni lavoratore ha diritto ad un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive.
Il lavoratore ha inoltre diritto a pause di non meno di 10 minuti durante l'attività lavorativa per occupazioni che richiedono più di 6 ore di lavoro.
Il riposo settimanale deve essere concesso ogni 7 giorni, durare almeno 24 ore consecutive e di norma in coincidenza con la domenica. Tale concetto ha origini remote ed è stato formato in seno alle tradizioni cristiane in cui la domenica era il giorno dedicato alla preghiera. Sia l'articolo 36 della Carta Costituzionale che l'articolo 2109 parlano di diritto del lavoratore al riposo; tuttavia la dottrina ha avuto modo di evidenziare come non si tratti un vero e proprio diritto del lavoratore ma che sia più corretto parlare di limiti della prestazione. Se la stessa venga prestata quindi di domenica sarà applicabile la disciplina dell'articolo 2126 con conseguente obbligo per il datore ad erogare una doppia retribuzione. Discorso analogo può essere fatto per le ferie. È ammesso lo spostamento del giorno di riposo ad un altro giorno settimanale soltanto per attività che non possono essere sospese la domenica, ma in tal caso il lavoratore deve godere delle maggiorazioni. La legge prevede inoltre 11 festività infrasettimanali, disciplinando anche il trattamento economico nel caso non vengano godute o coincidano con la domenica o con il giorno destinato al riposo settimanale.
Le ferie invece, che hanno un carattere ricreativo/ricostitutivo, per legge devono essere almeno di quattro settimane. Il lavoratore ha il diritto prendere due settimane continuative di ferie ( sempre che esistano le condizioni organizzative) , ed il dovere di concordare le proprie ferie col proprio datore di lavoro, per cercare di conciliare le esigenze di riposo con le esigenze di produttività/operatività dell'azienda. Le ferie sono incompatibili con lo stato di malattia del lavoratore e non possono essere godute durante il preavviso di licenziamento. Il lavoratore non può rinunciare alle ferie pagate, fatta salva la possibilità di usare due settimane di ferie nell'anno di maturazione ed accantonare i giorni rimanenti di ferie per l'anno successivo.

Potere disciplinare
In caso di violazione, da parte del lavoratore, dei doveri di osservanza e diligenza richiesti nella sua attività lavorativa, del dovere di fedeltà e a causa di ogni inadempimento relativo all'obbligazione lavorativa, il datore di lavoro può predisporre di un potere disciplinare.
L'art. 2106 c.c. pone soltanto due limiti all'esercizio di tale potere: le sanzioni possono essere irrogate solo in caso di effettivo inadempimento dell'obbligazione lavorativa e devono comunque essere proporzionate.
L'esercizio di questo potere è condizionato dall'adozione, all'interno dell'azienda, di un codice disciplinare aziendale, con le infrazioni ben evidenziate e ad ogni infrazione la relativa sanzione. Tale documento va portato a conoscenza dei lavoratori.
La multa non può essere superiore a quattro ore di retribuzione e la sospensione dal lavoro a dieci giorni. Le sanzioni non possono mutare definitivamente il rapporto di lavoro.

(fine capitolo lavoro individuale)

A cura di Gian Carlo Storti


 

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