Martedì, 23 aprile 2024 - ore 15.03

Il lavoro autonomo

| Scritto da Redazione
Il lavoro autonomo

E' definito dall'art. 2222 del Codice Civile, che indica quale lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentamente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Differenza con il lavoro subordinato
A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo assume un'obbligazione di risultato e non di mezzi: egli, cioè, non si obbliga a mettere a disposizione la propria forza lavoro per un determinato tempo, ma garantisce il raggiungimento di determinati risultati, Conseguenza di tale diversa natura è che il lavoratore autonomo svolge la propria attività con mezzi prevalentemente propri e non del committente, e con piena discrezionalità circa il tempo, il luogo e le modalità della prestazione. Non ha, dunque, vincoli di subordinazione nei confronti del committente, il quale non ha i poteri direttivi, di controllo e disciplinare tipici del datore di lavoro subordinato. In ogni caso il prestatore di lavoro autonomo può essere obbligato al rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nel contratto.
 Distinzioni all'interno del lavoro autonomo
Nel lavoro autonomo si distinguono le ampie categorie delle prestazioni d'opera manuale ed intellettuale: in quest'ultima categoria rientrano essenzialmente le libere professioni intellettuali protette da iscrizione in un albo professionale. Ma ci sono altri professionisti senza iscrizione in un albo oltre commercianti che svolgono attività professionali aprendo una partita IVA.
Anche per i lavoratori autonomi è obbligatorio versare il contributo pevidenziale nella misura di legge.

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