Martedì, 30 aprile 2024 - ore 06.46

Lotta alla pedofilia: richiesta di certificato giudiziale per i volontari

Restano però ancora zone d'ombra su certi aspetti della norma

| Scritto da Redazione
   Lotta alla pedofilia: richiesta di certificato giudiziale per i volontari

L’obbligo entrerà in vigore dal 6 aprile anche per le Odv che operano con i minori. Ma il decreto legislativo presenta molte incongruenze, per cui restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti. E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2014 il Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 contenente, in attuazione della direttiva europea 2011/93/UE, MISURE RAFFORZATIVE DELLA LOTTA CONTRO I REATI DI PEDOFILIA. L’articolo 2, in particolare, stabilisce che UN ENTE che intende IMPIEGARE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI O VOLONTARIE A CONTATTO DIRETTO E REGOLARE CON MINORI una persona, DEVE PROCEDERE ALL’ACQUISIZIONE DEL SUO CERTIFICATO GIUDIZIALE; la sanzione amministrativa prevista in caso di inadempimento è particolarmente rilevante: dai 10.000 ai 15.000 euro. LA LEGGE ENTRA IN VIGORE IL 6 APRILE 2014. Nello specifico, condividendo in termini di principio gli intenti della normativa, Ciessevi e Csvnet, insieme con tutti gli enti del Terzo Settore, ha evidenziato le molteplici incongruenze conseguenti l'applicazione della norma, anche in relazione all'impatto organizzativo ed economico dell'attività delle organizzazioni di volontariato e degli enti del Terzo Settore in generale. TROPPO ESIGUE LE EVIDENZE contenute nell'articolato PER PERMETTERCI DI DETERMINARE FORME, MODI E TEMPI DI APPLICAZIONE. Nel contempo, Ciessevi e Csvnet, d'intesa con il Forum Nazionale del Terzo Settore, hanno SOLLECITATO UNA PRONTA SOLUZIONE ALLE GRAVI IMPLICAZIONI CHE LA NORMATIVA IMPONE. I nostri interlocutori si sono attivati per CHIEDERE UN INTERVENTO URGENTE da parte del Presidente del Consiglio e dei Ministeri di competenza. IN RAGIONE DI CIÒ, È POSSIBILE CHE NEI PROSSIMI GIORNI POSSANO ESSERCI DELLE EVOLUZIONI DI CUI VI DAREMO NOTIZIA. Dopo un esame approfondito delle molteplici implicazioni derivanti dall’entrata in vigore della norma, di seguito si espone un elenco di questioni di rilievo con relative indicazioni. Su alcuni aspetti è necessario un intervento chiarificatore da parte delle autorità competenti.

QUALI SONO I SOGGETTI COINVOLTI AI SENSI DELL’ART. 2 D. LGS. 39/2014 (CONCETTO GIURIDICO ATTIVITÀ VOLONTARIA/LAVORATIVA SECONDO RELATIVA DIRETTIVA UE)? Come riportato nella Direttiva 93/2011, per datori di lavoro si intendono_“anche le persone che gestiscono un’organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia e/o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi”. Pertanto è chiaro che anche se nell’art 2, comma 2 del D Lgs 39/14 si parla soltanto di datori di lavoro, si debba intendere che la sanzione sia comminabile anche all’organizzazione che impiega volontari senza chiedere il loro casellario giudiziale. L’APPLICAZIONE DELLA NORMA È RIFERITA SOLO AI NUOVI RAPPORTI DI LAVORO/VOLONTARI OPPURE È DA CONSIDERARE IL PREGRESSO? In merito alla retroattività l’art. 1 della legge 689/81 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”; quindi la norma dispone per il futuro. Tuttavia, poiché la norma introduce tale obbligo a partire dal 6 aprile, in via puramente cautelativa e in attesa degli auspicati chiarimenti ministeriali, potrebbe essere preferibile richiedere tale certificato per tutti coloro in servizio al momento dell’entrata in vigore della norma stessa, siano essi dipendenti o volontari. PRIVACY: COME DEVONO ESSERE CONSIDERATI I DATI RECEPITI DAI CASELLARI GIUDIZIALI? Per quanto riguarda la tutela dei dati giudiziari occorre fare riferimento all’art. 27 del Codice della Privacy che subordina la liceità del trattamento di tali dati a “espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili”. Il decreto legislativo in esame costituisce dunque la fonte autorizzativa del trattamento. Restano invece senza risposta i seguenti aspetti conseguenti l’attuazione della norma: E’ previsto un termine per le organizzazioni/datori di lavoro per mettersi in regola? Chi controlla l’adempimento previsto dalla norma? Chi irroga la sanzione? La richiesta del certificato penale è fatta dall’organizzazione in nome e per conto del personale impiegato o in nome proprio? Sono previste ulteriori esenzioni (ad es. imposta di bollo) rispetto a quelle già previste? Validità dei certificati: normalmente i certificati hanno durata di sei mesi. Dopo tale scadenza le organizzazioni dovranno effettuare a una nuova richiesta e così ogni volta allo scadere del periodo di validità?

Fonte: Ciessevi

1017 visite
Petizioni online
Sondaggi online

Articoli della stessa categoria