Lunedì, 29 aprile 2024 - ore 18.40

Fari bici accesi o no? Leggende metropolitane

| Scritto da Redazione
Fari bici accesi o no? Leggende metropolitane
A fine giugno in un Tg di Cremona1 è stato trasmesso un servizio su alcune nuove probabili disposizioni che verranno inserite nel nuovo Codice della Strada come soluzione per "aumentare la sicurezza stradale" ed alla fine una chiosa di un Agente della PL (Vice Comandante?) sui fanali dei ciclisti. Riguardando ora il filmato noto che quella parte è stata tagliata, spero vivamente che qualcuno si sia accorto della inopportunità delle affermazioni ed abbia chiesto di tagliarlo. Il fatto che il CdS non indichi con precisione un orario di accensione ed uno di spegnimento per le bici come per gli altri mezzi trasporto (mezz'ora dopo il tramonto e mezz'ora prima dell'alba) ha dato vita ad una querelle decennale, a Cremona e non solo, creando la leggenda metropolitana sul fatto che la Polizia non potesse sanzionare un ciclista la cui bici fosse sì equipaggiata di un fanale ma che questo non venisse acceso, rispetto ad un altro ciclista che invece non disponeva di alcun fanale. Una vera leggenda metropolitana
 
In vista di alcune campagne di comunicazione, in modo particolare quella per sensibilizzare sempre più gli utenti della bicicletta ad utilizzare correttamente e sempre le luci, allego un documento redatto dall'Area Tecnica di FIAB con tutte le notizie relative alle disposizioni di legge, vecchie e nuove, sull'argomento
Spero che ciò sia utile anche a voi che avete l'importante compito di raccontare la cronaca quotidiana 
 
Come sapete bene, ieri il CdM ha emanato nuove disposizioni che riguardano anche i monopattini e le biciclette a pedalata assistita adducendo il solito aspetto della sicurezza, ma in realtà danneggiando milioni di persone che ogni giorno scelgono la bici come spostamento  privilegiato. Ad un ciclista che viene investito ed ucciso sulle strisce pedonali o su una corsia ciclabile non serve un'assicurazione di RC ma che ci siano meno auto e mezzi pesanti in circolazione, che vengano rispettati i limiti di velocità e maggiore rispetto. Domattina usciranno due comunicati stampa, uno di ANCMA (Associazione Industriali Ciclo e Motociclo) ed uno di FIAB per contestare questa irragionevole decisione e vi informerò
 

Articolo 68 del Codice della Strada

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':

a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

((2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita', durante la marcia sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati)).

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonche' le modalita' di omologazione dei velocipedi a piu' ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.

5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento.

6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un a somma da € 42 a € 173.

8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

Il DL di settembre non ha modificato l’art 68 ma la legge di conversione del decreto entrata in vigore il 9 novembre si. Questo il nuovo testo

I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera C) del comma 1 devono essere funzionanti da mess’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia sia centri abitati che fuori dai centri abitati

Per completezza ricordo che da qualche anno, a seguito di altre modifiche al CdS è stato reso obbligatorio il gilet rifrangente nelle gallerie urbane e di sera nelle strade extra urbane

Il comma 2 va letto congiuntamente al comma 1 che non è stato variato e che recita:

I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:

  1. per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote

  2. per le segnalazioni acustiche di un campanello

  3. per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati

Quindi luci e catadiottri presenti SEMPRE ma luci accese SOLO nei casi espressamenteprevisti dal nuovo comma 2

In passato, per la “presenza e il funzionamento” si faceva riferimento ai casi previsti dall’art. 152 che riguardava tutti i veicoli, ma con la legge che impone le luci accese anche di giorno alle auto, tale articolo fu modificato e sparirono i riferimenti agli orari, quindi non si capiva quando le luci dovessero essere effettivamente utilizzate.

L’aggiornamento del comma 2 elimina quindi la possibilità che le luci possano non essere presenti durante il giorno, ergo devono essere sempre presenti, tranne le competizioni

Precisazione dell’On Diego De Lorenzis, parlamentare e componente della Commissione Trasporti della Camera che ha proposto le modifiche:

La diatriba non ha motivo di esistere, l’obbligo di dotazione sussiteva anche prima.

La norma è nata su richiesta di ANCMA (Associazione Industriali Ciclo e Motociclo) per la tutela degli utenti rispetto alla discrezionalità degli organi accertatori e di un riferimento a 3 articoli di legge… tra l’altro il riferimento all’art. 152 c1 contenuto nell’art. 68 fa riferimento a veicoli a motore e per questo generava incertezza.

Abbiamo solo chiarito quando le luci devono funzonare ed eliminato la possibilità di interpretare la parola “presenza” scritta, non si capisce perché, in seguito. Parola però che lasciava interpretare e che portava, in Italia, alcuni vigili a multare, e altri no, l’assenza delle luci su una bici.

Funzionanti” non vuol dire “in funzione” ma “con piena funzionalità potenziale” e sebbene sulla parola e la formulazione scelta dal Ministero si possa discutere, il periodo chiarisce quando si parla di “e utilizzati”

 

Nota: per chi non lo sapesse, l’On. Diego De Lorenzis del M5S è alla seconda legislatura, da sempre in Commissione Trasporti della Camera e per la prima campagna elettorale si dimise dalla carica di Tesoriera di FIAB Bari. Quindi è sempre stato dalla nostra parte, accogliendo più volte i nostri suggerimenti e lavorando per le migliori soluzioni a favore della mobilità sostenibile

 

 

 

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