
Calamandrei contro il Tribunale di Cremona alla fine degli anni '50 di Giorgio Barbieri
"Il Tribunale di Cremona in una serie di decisioni tra il 1948 e 1950 ha ripetutamente affermato che 'allo stato attuale della legislazione l'esercizio di sciopero non può ritenersi consentito essendo subordinato, ai sensi dell'articolo 40 della Costituzione, alla emenazione delle leggi che lo dovranno regolare mediante la distinzione tra sciopero legittimo ed illegittimo'".






























